Inammissibile il parere sui diritti di rogito spettanti al vicesegretario (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 105 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non si estende all’interpretazione di norme contrattuali. L’esegesi di una clausola del contratto collettivo, con riguardo alla decorrenza, alle modalità applicative e agli effetti sul trattamento economico, è riservata all’ARAN ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti medesimi, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001. La richiesta di parere che investa un simile profilo è pertanto oggettivamente inammissibile, anche perché si risolve in un tentativo di ottenere in via preventiva l’avallo di una concreta operazione di ricollocazione delle poste economiche.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere concernente i diritti di rogito erogabili al vicesegretario comunale che abbia rogato in sostituzione di due diversi segretari e in un periodo di vacanza della sede di segreteria.
Il quesito verteva, in particolare, sulle modalità di calcolo dello stipendio in godimento nel periodo di sede vacante e sulla possibilità di liquidare al vicesegretario la quota residua dei diritti, fino alla concorrenza del quinto dello stipendio, nell’ipotesi in cui i segretari avessero già raggiunto il massimo erogabile nell’anno. Il Comune aveva richiamato l’orientamento dell’ARAN sui criteri di riparto, chiedendo di fatto conferma a un proprio ipotetico calcolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza contabile. Il profilo soggettivo è stato ritenuto sussistente, essendo l’istanza sottoscritta dal Sindaco; l’esame si è quindi concentrato sull’ammissibilità oggettiva.
Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che la richiesta si presenta poco chiara e di difficile comprensione sotto il profilo argomentativo, non essendo stato illustrato il dubbio interpretativo ingenerato dalla norma contrattuale. Il Comune aveva peraltro richiamato l’indirizzo già espresso dall’ARAN in materia, con l’Orientamento applicativo sul riparto dei diritti di rogito tra segretario e vicesegretario.
Benché l’oggetto del quesito attenga indirettamente alla materia della contabilità pubblica, la questione non investe l’esegesi di norme contabili, ma trova il proprio fondamento in una disposizione del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 9 maggio 2006. Ad avviso della Sezione, la richiesta si sostanzia piuttosto in un tentativo di acquisire in via preventiva, su una fattispecie concreta, l’autorizzazione a una operazione di ricalcolo dei diritti da liquidare al vicesegretario.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’interpretazione di una norma contrattuale è esclusivo appannaggio dell’ARAN, in coerenza con la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010, che esclude l’ammissibilità dei quesiti oggetto di esame da parte di altri organi. Sul piano sistematico, la competenza in sede giudiziaria appartiene al giudice ordinario.
Il Collegio ha infine osservato che una pronuncia nel merito finirebbe per integrare un parere preventivo sulla legittimità di un provvedimento che l’ente intende adottare, ovvero potrebbe costituire presupposto di un contenzioso lavoristico, realizzando un’indebita ingerenza della funzione consultiva su competenze proprie di altri giudizi. La richiesta è stata pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile.
Nota della Redazione
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