Contributi pubblici e obbligo di gratuità degli incarichi negli organismi strumentali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 106 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di contributo a carico delle finanze pubbliche, rilevante ai fini dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, comprende qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica idonea a incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o a ridurne quelle passive. Restano ferme le eccezioni individuate dalla Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2019/QMIG: il conferimento del capitale di dotazione iniziale e le erogazioni a titolo di contratto di servizio. L’obbligo di gratuità degli incarichi negli organi degli enti e degli organismi che ricevono tali contributi opera sul piano del coordinamento della finanza pubblica e la sua violazione determina responsabilità erariale e nullità degli atti adottati. La qualificazione delle singole erogazioni spetta all’ente nell’esercizio della propria autonomia e responsabilità, alla luce degli atti che sorreggono i flussi finanziari.
Il Fatto
Un Comune interroga la Sezione regionale di controllo in merito all’interpretazione dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010. Il quesito riguarda gli incarichi di componente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale consortile costituita ai sensi dell’art. 114 d.lgs. n. 267/2000, operante in ambito socio-culturale, della quale il Comune è socio.
L’istanza rappresenta che il consorzio è destinatario di flussi finanziari provenienti da Regione, Stato e Unione europea, qualificabili come contributi e non come corrispettivi, nonché di erogazioni dai Comuni soci per iniziative di carattere istituzionale. Il Comune riferisce di erogare di regola risorse a titolo di fondo di dotazione e di corrispettivo per prestazioni sinallagmatiche. Il quesito chiede se tali erogazioni integrino contributi a carico delle finanze pubbliche, con conseguente obbligo di gratuità degli incarichi.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, risultando l’istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, e sotto il profilo oggettivo. Il quesito è formulato in termini generali e astratti, non sollecita valutazioni su comportamenti o provvedimenti concreti e attiene all’interpretazione di una norma di contenimento della spesa pubblica, riconducibile alla contabilità pubblica.
Nel merito, la Corte richiama la Corte cost. n. 161/2012, che ha individuato il contributo in qualunque beneficio in risorse pubbliche idoneo a incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o a diminuirne quelle passive, affermando il principio di gratuità della partecipazione agli organi degli enti che ricevono contributi pubblici. La disposizione è qualificata come misura di coordinamento della finanza pubblica.
La Sezione richiama poi la deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, che ha esteso il principio di gratuità alle aziende speciali di cui all’art. 114 d.lgs. n. 267/2000 destinatarie di contributi pubblici e ha precisato che la nozione non comprende il capitale di dotazione iniziale né le erogazioni a titolo di contratto di servizio.
La giurisprudenza contabile richiamata chiarisce che i contributi pubblici consistono in erogazioni di denaro rese al di fuori di un rapporto sinallagmatico, mentre in quest’ultimo caso si è in presenza di un corrispettivo. La norma trova applicazione anche rispetto a benefici non strettamente finanziari, purché a valere su risorse pubbliche.
La Corte conclude che la qualificazione delle erogazioni destinate al consorzio spetta al Comune, nell’esercizio della propria autonomia e responsabilità, alla luce dell’esame degli atti sottesi ai flussi finanziari e delle coordinate ermeneutiche indicate. La nozione di contributo include qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, ferme restando le eccezioni della deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG.
Nota della Redazione
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