Revocazione contabile inammissibile per tardivo deposito dell’atto notificato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 77 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione è mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata e il ricorso è soggetto, a pena di decadenza, al deposito nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 180, co. 1, c.g.c. Il termine, introdotto dall’art. 6, co. 3, lett. b), d.l. 44/2021, conv. in l. 76/2021, si applica a tutte le impugnazioni, appello, revocazione e opposizione di terzo. L’inosservanza produce inammissibilità per intempestività, senza che l’adempimento integri eccesso di formalismo lesivo dell’art. 6 par. 1 CEDU. Nel giudizio di revocazione sono parti necessarie solo i soggetti legittimati a resistere, tra cui non rientrano le parti assolte nel merito.
Il Fatto
Un funzionario di Roma Capitale, condannato in primo grado per danno erariale, con altri convenuti, in relazione a vicende corruttive, viene confermato in appello dalla sentenza della Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello n. 64/2023, mentre altri appellanti sono prosciolti. Avverso tale pronuncia il funzionario propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 202, co. 1, lett. f), c.g.c., deducendo l’errore di fatto per avere il giudice d’appello considerato sussistente la dazione della somma, in realtà mai corrisposta. Insta per il proscioglimento e, in subordine, per la riduzione del danno. Nel giudizio si costituisce un altro soggetto, prosciolto in appello, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione. La Procura generale conclude per l’inammissibilità per intempestività e per carenza dei presupposti dell’errore revocatorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta la questione pregiudiziale del rispetto del termine di deposito. Richiama il quadro dell’art. 203 c.g.c., che disciplina proposizione, termini e notificazione del rimedio, e rileva che la revocazione è collocata tra le impugnazioni, con applicazione, in via residuale, delle norme del procedimento davanti al giudice adito.
Il d.l. 44/2021, conv. in l. 76/2021, ha esteso a tutte le impugnazioni il termine decadenziale di trenta giorni dall’ultima notificazione per il deposito dell’atto, superando la limitazione ai soli giudizi d’appello. La riforma, ad avviso del Collegio, è diretta ad acquisire immediatamente prova della regolare costituzione del contraddittorio, a garanzia dei tempi del processo e della sua ragionevole durata.
Nel caso concreto, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza si è perfezionata nei confronti della Procura generale il 7 novembre 2023; il deposito previsto dall’art. 180, co. 1, c.g.c. non risulta effettuato nel termine. La difesa ha invocato impedimenti legati al blocco dello Spid e a difficoltà di caricamento, ma la decadenza opera comunque, avendo il patrono piena conoscibilità degli obblighi in materia.
La Corte esclude che l’adempimento integri un eccesso di formalismo in contrasto con l’art. 6 par. 1 CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU (Miragall Escolano c. Spagna, 2000; Perez de Rada Cavanilles c. Spagna, 1998; Vermeersch c. Francia, 2001) e la propria giurisprudenza d’appello (Sez. III n. 39/2023; Sez. II nn. 69, 93 e 101/2022). La forma diviene sostanza processuale.
Sul piano della legittimazione, la Sezione osserva che il ricorrente ha coinvolto nel giudizio revocatorio anche parti prive di interesse, prosciolte nel merito, senza fornire prova della regolare costituzione del contraddittorio nel termine di decadenza. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese di giudizio e di lite, avendo il Collegio definito la causa su questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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