Conto giudiziale improcedibile per visto di regolarità non contestato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 124 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera anche nel processo contabile, quale espressione di principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c.. I fatti non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto nella prima difesa utile devono pertanto essere posti dal giudice alla base della decisione. Ne consegue che, ove il convenuto non prenda posizione sulle eccezioni del pubblico ministero in ordine alla legittimità del visto di regolarità apposto sul conto, il conto giudiziale va dichiarato improcedibile. L’accertamento segue il criterio della ragione più liquida, che impone di dare priorità alla questione assorbente idonea a definire il giudizio.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal sindaco di un comune, nella qualità di agente contabile e consegnatario delle partecipazioni societarie, per l’esercizio finanziario 2023. Il conto è iscritto al registro di segreteria ed è stato rimesso al Collegio dal magistrato designato, che ha segnalato due profili: l’esposizione delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate e quello completo.
Il pubblico ministero ha condiviso le perplessità, chiedendo in via principale ulteriori approfondimenti e, in subordine, di dichiarare irregolare il conto, indicando quale unico schema il modello 22 del d.P.R. n. 194/1996. Ha inoltre dubitato della legittimità del visto di regolarità apposto da un soggetto diverso dal responsabile del servizio finanziario. Il convenuto ha chiesto il discarico, sostenendo la conformità del criterio del valore nominale e producendo un prospetto con i valori da patrimonio netto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce il giudizio applicando il criterio di matrice giurisprudenziale della ragione più liquida: occorre dare priorità alla ragione più evidente e pronta, che garantisca l’immediata definizione del processo. Su questa base la questione assorbente diventa la procedibilità del conto giudiziale relativo alle partecipazioni societarie, parificato dal segretario comunale.
Nella memoria conclusiva il pubblico ministero ha sollevato dubbi sulla legittimità del visto di regolarità, funzione che negli enti locali è di norma attribuita al responsabile del servizio finanziario. Ha poi rilevato che la delibera di giunta di approvazione dei conti degli agenti contabili riporta il parere contabile di un soggetto diverso dal segretario comunale.
Il Collegio esamina il regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare: esso conferisce al segretario comunale un potere di sostituzione del responsabile del servizio finanziario, subordinandolo però a due condizioni, cioè l’assenza o impedimento del responsabile competente e l’assenza di una deliberazione di giunta che nomini altro responsabile.
A fronte di queste specifiche eccezioni, osserva la Corte, il comune non ha fornito alcuna presa di posizione, neppure in ordine a una eventuale assenza o impedimento del responsabile competente o all’eventuale assenza della deliberazione di giunta. Nessuna difesa è stata presentata nella prima difesa utile, ossia in sede di discussione.
Il Collegio richiama quindi il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., che trova ingresso anche nel processo contabile in quanto espressione di principio generale, come conferma l’art. 7, comma 2, c.g.c. I fatti non contestati devono pertanto essere posti alla base della decisione.
Su questa premessa il conto giudiziale reso dal sindaco per l’esercizio 2023 è dichiarato improcedibile. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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