Certificazione dei costi del rinnovo contrattuale dei dirigenti medici e compatibilità col quadro macroeconomico (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 42 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, come introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, esercita la certificazione degli oneri derivanti dai contratti collettivi provinciali del personale del comparto sanità, verificando l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità economico-finanziaria con le risorse stanziate nei bilanci provinciali. La quantificazione dei costi è effettuata con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente il triennio contrattuale di riferimento, ai sensi dell’art. 60, comma 4-bis, l.p. n. 7/1997. Il giudizio di certificazione non si estende alle scelte di merito dell’Amministrazione, che restano nella sua esclusiva sfera di discrezionalità.
Il Fatto
L’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCPL 2019/2021 e per la parziale revisione degli istituti giuridici dell’area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, siglata con le Organizzazioni sindacali in data 10 dicembre 2025 e successivamente modificata per la voce “indennità di specificità medico-veterinaria” con l’accordo del 10 febbraio 2026.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 316 del 6 marzo 2026 aveva autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’accordo, subordinandola alla certificazione positiva della Sezione di controllo. L’ipotesi di accordo riguarda il personale dirigente del comparto sanità e interviene, tra l’altro, sullo stipendio tabellare, sulla retribuzione di posizione e di risultato, sulle indennità di specificità medico-veterinaria e sanitaria, di pronto soccorso e sul trattamento di fine rapporto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la propria competenza nella disciplina dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, e nell’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, rilevando che il controllo si estende all’attendibilità dei costi e alla loro compatibilità sia sotto il profilo economico sia sotto quello finanziario con le risorse disponibili nei bilanci della Provincia.
Quanto alla metodologia di quantificazione, la Sezione ha preso atto che la consistenza del personale destinatario delle norme con riflessi economici è stata verificata dall’Azienda alla data del 31 dicembre 2018, in conformità alla regola dell’art. 60, comma 4-bis, l.p. n. 7/1997. Il confronto tra le risorse stanziate e gli oneri derivanti dall’ipotesi di accordo ha evidenziato, per il periodo 2020-2026 e a regime, un andamento degli oneri che non eccede il plafond di risorse individuate in sede di indirizzo, con avanzi negli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2026 e disavanzi negli esercizi 2024 e 2025, dovuti principalmente alla disciplina della retribuzione di posizione, il cui maggior costo viene alimentato per il 50% con risorse contrattuali e per il 50% attingendo al fondo per la retribuzione di risultato.
Con riferimento alla compatibilità economica, il Collegio ha richiamato le finalità della contrattazione collettiva delineate dalla Giunta provinciale, volte a garantire il potere d’acquisto delle famiglie e a trattenere e qualificare il personale in servizio. Dall’analisi complessiva delle tre ipotesi di accordo siglate per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027 emerge un incremento medio annuo a regime del monte retributivo complessivo del personale dirigente del comparto sanità pari al 15,83%, giudicato compatibile con il quadro macroeconomico, tenuto conto della perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni stimata nella misura complessiva del 5,9% nel periodo 2025-2027 e della crescita del Pil provinciale prevista nella NADEF 2026-2028.
La Corte ha infine precisato che le modalità di applicazione della revisione degli istituti giuridici e degli incrementi retributivi rientrano nell’esclusiva sfera di responsabilità dell’Amministrazione, non potendo il giudizio di certificazione estendersi a scelte di merito discrezionali. In esito a tale verifica, il Collegio ha reso la certificazione positiva dell’ipotesi di accordo, pur con le osservazioni illustrate nel rapporto di certificazione allegato alla deliberazione.
Nota della Redazione
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