Obbligo contributivo ENPAM per i medici dei CAD solo in regime convenzionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15464 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali, in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con istituti che offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge n. 833/1978 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione. La natura del rapporto intercorso con il centro determina l’insorgenza dell’obbligo contributivo, non essendo sufficiente che la struttura sanitaria sia convenzionata con il SSN.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado che accertava l’obbligo dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) di versare i contributi previdenziali al Fondo Speciale per i medici ambulatoriali dell’ENPAM per un medico che aveva prestato attività libero professionale nei centri antidiabetici dall’associazione gestiti.
I giudici di merito avevano ritenuto che l’attività svolta tramite i CAD, equiparati agli enti pubblici ospedalieri, fosse riconducibile a quella degli “Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati”, con conseguente obbligo contributivo a prescindere dalla natura libero professionale del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ACISMOM, censurando la sentenza impugnata per non aver verificato la natura del rapporto intercorso tra il medico e la struttura. La Cassazione ha ritenuto che l’espressione “rapporto professionale” contenuta nell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento ENPAM debba essere interpretata restrittivamente, con riferimento ai soli rapporti riconducibili al regime convenzionale disciplinato dall’art. 48 della legge n. 833/1978.
Il Collegio ha sottolineato che l’equiparazione dei CAD alle strutture pubbliche è un presupposto necessario ma non sufficiente per l’iscrizione al Fondo Speciale. Infatti, per i medici che operano in “altri istituti” è prevista l’iscrizione solo se gli accordi che regolano il loro rapporto recepiscono le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico, al quale l’art. 48 demanda la disciplina uniforme del trattamento economico e normativo del personale in regime di convenzionamento.
La Corte ha evidenziato che lo stesso art. 2 dell’ACN del 1983 prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della professione in regime di convenzione e il rapporto di lavoro autonomo, salvo deroghe per garantire la continuità terapeutica. Ciò confermerebbe l’esclusione dei liberi professionisti dall’obbligo di iscrizione al Fondo Speciale, salvo che il rapporto concreto non sia stato regolato dalle norme dell’Accordo Collettivo. È la natura del singolo rapporto a determinare l’obbligo, non la qualifica della struttura.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, volto ad accertare se nel caso di specie il rapporto professionale fosse effettivamente regolato dalle norme dell’ACN ovvero se queste avessero trovato applicazione in concreto. Il secondo e quarto motivo di ricorso sono rimasti assorbiti.
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Nota della Redazione
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