Inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello dichiarativa dell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 3484 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va operata secondo il principio dell’apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice che ha emanato il provvedimento, a prescindere da quella data dalle parti. Il giudice ad quem può esercitare il potere di qualificazione non esercitato dal giudice a quo, ove questi abbia compiuto una affermazione meramente generica, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione. La proposizione del ricorso ordinario per cassazione avverso la sentenza d’appello che dichiari inammissibile l’appello non rimette in termini per l’impugnazione straordinaria ex art. 111, comma 7, Costituzione avverso la sentenza di merito pronunciata in unico grado. Il ricorso manifestamente infondato e proposto con fini dilatori integra i presupposti delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, qualificatasi cessionaria dei crediti di altra società, aveva notificato atto di precetto e successivo atto di pignoramento immobiliare nei confronti della società controricorrente. Entrambi gli atti furono opposti con due distinti giudizi dinanzi al Tribunale di Siena, che procedettero separatamente.
Nel giudizio di opposizione al pignoramento, svoltosi nella contumacia della dante causa della ricorrente, il Tribunale accolse l’opposizione con sentenza n. 1016/2017. La Corte d’appello di Firenze dichiarò inammissibile l’appello, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata in causa di opposizione agli atti esecutivi e dunque impugnabile direttamente in cassazione. La ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio dell’apparenza, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12872 del 22/06/2016; Cass. n. 11012 del 14/05/2007): l’individuazione del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione data dal giudice che ha emanato il provvedimento, corretta o meno che sia, e non da quella delle parti.
Tale regola va però coordinata con la verifica dell’effettivo esercizio del potere di qualificazione. Se il giudice a quo si è limitato a una affermazione meramente generica, il potere può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
Nella specie la Corte territoriale, alla pag. 6 della sentenza impugnata, ha inequivocabilmente qualificato la sentenza di primo grado come emessa all’esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, sulla base della proposizione della causa dopo l’udienza di cui all’art. 618, comma 1, cod. proc. civ. e dell’intestazione dell’atto di opposizione. Il giudice di merito ha così esercitato con motivazione logica e scevra di vizi il proprio potere di qualificazione, senza margini per una diversa opinione in sede di legittimità.
La Corte ribadisce inoltre che il ricorso ordinario per cassazione avverso la sentenza d’appello non vale a rimettere in termini per l’impugnazione straordinaria ex art. 111, comma 7, Costituzione avverso la sentenza di merito resa in unico grado (Cass. n. 9868 del 15/04/2021). Il ricorso è pertanto manifestamente infondato, con esonero dall’esame dei singoli motivi.
La manifesta infondatezza e la strumentalità dell’impugnazione, proposta con fini dilatori, giustificano la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e, in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., liquidata nella metà delle spese processuali. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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