Opposizione allo stato passivo: producibili i nuovi documenti (Cass. civ. Sez. I n. 3481 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e nel giudizio di impugnazione del decreto che lo decide ai sensi dell’art. 98, terzo comma, l. fall., la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo non è assoggettata alla disciplina dell’art. 345 cod. proc. civ.. L’opposizione, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come appello: è un giudizio autonomo, disciplinato dagli artt. 98 e 99 l. fall., diretto a rimuovere un provvedimento reso con cognizione sommaria e idoneo al giudicato endofallimentare. Il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori è segnato esclusivamente dagli atti introduttivi del giudizio, rispetto ai quali l’art. 99 l. fall. impone la specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società, chiedendo il riconoscimento in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., di un credito per l’attività svolta quale componente del consiglio di amministrazione, oltre a un ulteriore importo per la predisposizione del ricorso. Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma in via chirografaria e per importo ridotto.

Il fallimento impugnò il provvedimento e il Tribunale accolse il ricorso, rigettando la domanda di insinuazione. I giudici di merito rilevarono che la delibera assembleare posta a fondamento dell’istanza era stata sospesa e che la diversa delibera, prodotta con la memoria difensiva, era stata menzionata solo nel giudizio di opposizione: trattandosi di allegazione e produzione nuova, la ritenevano inammissibile. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il fallimento è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti nel giudizio di opposizione, sul presupposto dell’operatività del divieto di ius novorum dettato dall’art. 345 cod. proc. civ. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla delibera allegata in sede di costituzione nel giudizio di opposizione; il terzo oppone la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per non avere il giudice posto a base della decisione una prova non contestata.

La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri due. Richiama il consolidato principio in tema di opposizione allo stato passivo, estensibile al giudizio di impugnazione ex art. 98, terzo comma, l. fall.: la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione non può considerarsi assoggettata alla disciplina dell’art. 345 cod. proc. civ..

La ragione è di sistema. Si tratta di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dagli artt. 98 e 99 l. fall., e l’opposizione non è configurabile come appello. Il rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato endofallimentare ai sensi dell’art. 96 l. fall.

Ne discende che il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l’art. 99 l. fall. prevede l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. La Corte richiama sul punto Cass. n. 4952/2020, n. 21201/2017, n. 4708/2011, n. 24028/2010 e n. 19697/2009.

Ha quindi errato il Tribunale nel ritenere inammissibile l’allegazione e la produzione, per la prima volta nel giudizio di impugnazione, della delibera. Il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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