Il decreto ex art. 25 l.fall. è reclamo ex art. 26 l.fall. solo se i terzi non contestano la spettanza delle somme (Cass. civ. Sez. 1 n. 17765 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice delegato dispone, ai sensi dell’art. 25 l.fall., l’acquisizione alla massa fallimentare di somme di cui i terzi non contestino la spettanza al fallimento non è emesso in difetto di potere e non è qualificabile come abnorme: avverso tale provvedimento è unicamente proponibile il reclamo ex art. 26 l.fall. Ne deriva che l’opposizione allo stato passivo non è la sede per contestare la legittimità di siffatta acquisizione. Le argomentazioni di merito svolte dal giudice dopo la declaratoria di inammissibilità della domanda costituiscono mere obiter dicta, non impugnabili autonomamente.

Il Fatto

Gli acquirenti di un immobile venduto da una società poi fallita avevano versato parte del prezzo su un libretto al portatore, intestato alla società alienante e depositato presso il notaio rogante, con la finalità concordata di provvedere alla cancellazione di alcune ipoteche. Il giudice delegato aveva disposto l’acquisizione al fallimento delle somme giacenti sul libretto. Gli acquirenti proponevano opposizione allo stato passivo, chiedendo in via principale la restituzione del libretto o la sua ricostituzione, e in via subordinata l’ammissione al passivo. Il tribunale, dopo aver revocato la sospensione del giudizio e dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, rigettava nel merito la domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha innanzitutto dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sospensione del giudizio di opposizione era stata disposta in ragione della pendenza di un’opposizione di terzo all’esecuzione. Il tribunale ne aveva revocato la sospensione, ritenendo cessata la ragione della stessa. La Corte ha rilevato che tale giudizio era stato nel frattempo definito con il rigetto, rendendo comunque privo di interesse l’eventuale vizio relativo alla revoca della sospensione.

Nel merito, la Corte ha esaminato la natura del decreto di acquisizione emesso dal giudice delegato. Ha precisato che la facoltà di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di acquisire alla procedura le sopravvenienze attive in possesso del fallito o di terzi che non ne contestino la spettanza al fallimento. Quando, invece, i terzi vantino pretese incompatibili, il provvedimento sarebbe illegittimo e affetto da carenza assoluta di potere, con la conseguenza che non sarebbe soggetto al reclamo ex art. 26 l.fall., ma sarebbe sempre contestabile nelle forme ordinarie.

Nel caso di specie, gli opponenti non avevano mai contestato che la somma depositata sul libretto fosse una parte del prezzo e, come tale, di spettanza della venditrice poi fallita. Si erano doluti esclusivamente della frustrazione della funzione di garanzia concordata tra le parti. La Corte ha quindi ritenuto che, non essendo stata rivendicata la somma, il decreto di acquisizione non fosse abnorme e che l’unico rimedio esperibile fosse il reclamo ex art. 26 l.fall. La mancata proposizione di tale reclamo rendeva inammissibile l’opposizione allo stato passivo.

Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione delle argomentazioni di merito svolte dal tribunale dopo la declaratoria di inammissibilità. Tali considerazioni configurano meri obiter dicta, che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse di impugnare. Il ricorso per cassazione è stato pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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