Inammissibile il ricorso sui motivi di appello non riproposti (Cass. pen. Sez. VII n. 29263 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non risulti inserito nel riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, e che non sia stato specificamente contestato in ricorso è tardivamente sollevato e determina l’inammissibilità del gravame, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non prospettati come motivi di appello. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e restano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 20.05.2025, ha confermato la condanna di primo grado inflitta al titolare di una ditta individuale alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli si contesta di avere omesso, nella dichiarazione per l’anno di imposta 2014, l’indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge per essere la responsabilità fondata esclusivamente sul c.d. spesometro; vizio di motivazione per il ricorso a presunzioni legali tributarie in assenza di accertamenti sui conti correnti; inversione dell’onere della prova; infine, violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e di proporzionalità, per le sanzioni amministrative tributarie già subite per i medesimi fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le prime tre doglianze esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, perché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità, sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

La Corte valorizza, in particolare, quanto affermato dal giudice a quo: l’accertamento non è avvenuto sulla base di presunzioni tributarie, ma ha trovato riscontro in dati oggettivi, e neppure contestati, quali l’acquisto di telefoni cellulari per un importo pari ad euro 728.000,00, ai fini di successiva rivendita. La merce non era stata rinvenuta nei magazzini ma era stata rivenduta, per stessa ammissione del ricorrente, attraverso piattaforme digitali. Di tale ingente commercio non era stata conservata la documentazione contabile, né era stata data contezza tributaria in dichiarazione, avendo il ricorrente indicato un volume di affari di appena 122.000,00 euro.

Quanto al quarto motivo, la doglianza non risulta inserita nel contestato riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata. Il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, quel riepilogo, se ritenuto incompleto o non corretto (Sez. II n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014). Poiché alcuna contestazione è stata formulata, la censura è tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (Sez. V n. 48703 del 24 settembre 2014).

Stante l’inammissibilità, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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