Giudizio di rinvio e inerenza dei costi: no sindacato sulle scelte gestionali (Cass. civ. Sez. V n. 12588 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alle statuizioni della sentenza di cassazione che lo ha disposto e non può estendere l’indagine a profili estranei al principio di diritto enunciato. In tema di inerenza dei costi, il giudice del rinvio deve accertare la correlazione tra il costo e l’attività d’impresa in concreto esercitata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente, senza sostituire a tale verifica valutazioni sulla libertà delle scelte gestionali o sulla struttura del rapporto societario. La struttura chiusa del giudizio di rinvio preclude al giudice di merito di riesaminare questioni ormai coperte dal giudicato interno, salvo lo ius superveniens che abbia abrogato la disciplina su cui si fondava il principio di diritto. È dunque nulla, per motivazione elusiva del giudicato, la sentenza di rinvio che fondi l’accoglimento su elementi diversi da quelli demandati.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società la deducibilità dei costi sostenuti per l’utilizzo di marchi, rappresentati dai corrispettivi versati a titolo di royalties alla licenziante, disconoscendone l’inerenza per asserito mancato uso dei segni distintivi. Emessi gli avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP, le società li impugnavano. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Cassazione, con una prima pronuncia, accoglieva il motivo sull’inerenza e quello sul cumulo delle sanzioni, cassando con rinvio alla CGT-2 del Friuli Venezia Giulia.

Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio accoglieva gli appelli, ritenendo insussistente l’inerenza e assorbendo la doglianza sulle sanzioni. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per motivazione elusiva del giudicato formatosi sulla pronuncia di annullamento con rinvio, con violazione degli artt. 112, 384 e 394 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 cod. civ. e 109 t.u.i.r. La Suprema Corte aveva rimesso al giudice del rinvio la sola indagine sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, a prescindere da valutazioni utilitaristiche o quantitative, salva l’ipotesi di evidente antieconomicità.

La Corte ribadisce che, in ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio impone al giudice di merito di attenersi alle statuizioni della sentenza rescindente. Il giudice del rinvio non può prendere in considerazione l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente, salvo il rilievo dello ius superveniens abrogativo della disciplina posta a base del principio di diritto.

Nel caso concreto, la CGT-2 aveva esaminato la fattispecie sotto un duplice profilo estraneo al thema decidendum: il rapporto contrattuale tra le parti e il rapporto societario tra controllante e controllata, valorizzando la tassazione di gruppo e la libertà delle scelte imprenditoriali. Aveva inoltre aggiunto riflessioni sulla concessione del marchio in regime di non esclusiva.

Tale percorso argomentativo, osserva la Corte, rispecchia una indagine diversa da quella demandata: difetta completamente qualsiasi valutazione della correlazione tra costo ed attività d’impresa, il cui onere probatorio incombe sul contribuente e che costituisce il proprium del principio di inerenza. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due, relativi alla violazione degli artt. 2697, 2727 e 2829 cod. civ. e dell’art. 117 t.u.i.r.

La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla CGT-2 del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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