Condanna per fatto nuovo e regressione del procedimento (Cass. pen. Sez. 5 n. 6309 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che rilevi che il giudice di primo grado ha pronunciato condanna per un fatto nuovo, non oggetto di imputazione, deve dichiarare la nullità del relativo capo della sentenza e disporre che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero, per le sue determinazioni, ai sensi dell’art. 604, comma 3, cod. proc. pen.. Non è consentita la regressione del procedimento mediante restituzione degli atti al giudice di primo grado, dovendosi invece trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Il Fatto

Il Tribunale di Chieti aveva condannato tre imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestando la distrazione di beni immobili di una società fallita e la mancata riscossione di canoni di affitto. Il giudice di primo grado aveva però esteso la condanna anche alla distrazione delle attrezzature aziendali, avvenuta in un momento successivo alla risoluzione del contratto di fitto.

La Corte di appello di L’Aquila, riformando la sentenza, aveva assolto gli imputati e dichiarato la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla condanna per la distrazione dei beni mobili, restituendo gli atti al giudice di primo grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo la violazione degli artt. 518, 521 e 604 cod. proc. pen., in relazione alla corretta destinazione degli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo fondata la doglianza. Il fatto della distrazione delle attrezzature aziendali, verificatosi in seguito alla risoluzione del contratto di fitto, è stato qualificato come un fatto nuovo, distinto da quelli descritti nell’imputazione originaria riguardante esclusivamente i beni immobili e il contratto di fitto.

La Corte ha precisato che, in presenza di un fatto nuovo, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto pronunciarsi ma avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero. La mancata osservanza di tale regola ha imposto alla Corte di appello di dichiarare la nullità del capo della sentenza relativo alla condanna per tale fatto e di dare notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni, come espressamente previsto dall’art. 604, comma 3, cod. proc. pen..

La Corte ha quindi censurato la decisione della Corte territoriale che, invece, aveva disposto la restituzione degli atti al Tribunale, determinando una regressione del procedimento in primo grado, non compatibile con il sistema processuale.

In accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di restituzione degli atti al giudice di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero di Chieti per le determinazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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