Sequestro probatorio, decorrenza del riesame e notifica della convalida (Cass. pen. Sez. V n. 12016 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida, ovvero dalla diversa data in cui l’interessato abbia comunque avuto notizia dell’avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa. La notifica della convalida, provvedimento diverso da quelli espressamente indicati dall’art. 161, comma 01, cod. proc. pen., è ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia quando l’indagato abbia ricevuto il relativo avviso al momento del sequestro. Il giudice del riesame deve però accertare con analiticità se l’interessato abbia effettivamente conseguito la conoscenza della convalida e delle sue motivazioni: l’incertezza sul contenuto del provvedimento notificato non consente di far decorrere il termine.

Il Fatto

La polizia giudiziaria esegue un sequestro probatorio d’iniziativa nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 473 cod. pen. Il provvedimento di convalida viene emesso il 14 novembre 2024. L’indagato, al momento del sequestro, aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso la propria abitazione.

Avverso la convalida l’indagato propone istanza di riesame. Il Tribunale del riesame di Prato la dichiara inammissibile perché tardiva, ritenendo il termine decorrente dalla notifica effettuata al difensore. Il ricorrente censura tale decisione in Cassazione, contestando sia il dies a quo del termine sia il difetto di effettiva conoscenza delle ragioni della convalida.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è rigettato. La Corte ricorda che l’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. impone la notifica del provvedimento di convalida all’interessato, che nei successivi dieci giorni può proporre riesame ai sensi del comma 3. Tale disciplina va coordinata con l’art. 161, comma 01, cod. proc. pen., che prevede l’avviso della polizia giudiziaria sulle modalità delle notifiche successive, da eseguirsi presso il difensore di fiducia o d’ufficio, salvo le eccezioni ivi indicate.

Nel caso concreto l’indagato aveva ricevuto l’avviso al momento del sequestro ed aveva nominato difensore di fiducia. La convalida è provvedimento diverso da quelli espressamente previsti dalla norma, sicché la notifica presso il difensore è stata rituale. La circostanza che l’imputato avesse anche eletto domicilio presso l’abitazione non sposta il regime delle notifiche, essendo stato puntualmente edotto delle relative modalità.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte richiama il principio già affermato secondo cui il termine di dieci giorni decorre dalla notifica del decreto di convalida, ovvero dalla diversa data in cui l’interessato abbia comunque avuto notizia dell’avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa (Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792-01). Il giudice deve quindi accertare se l’interessato abbia effettivamente conseguito tale conoscenza, anche perché la convalida potrebbe non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria.

Nel caso in esame il ricorrente aveva dedotto che il provvedimento notificato all’originario difensore si riferiva ad un procedimento, ad un reato e ad un indagato diversi, come confermato dal contenuto del messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla Procura. Il Tribunale del riesame, a fronte di tali documentate deduzioni, non ha superato l’incertezza denunciata: non ha indicato con analiticità quale fosse il contenuto del provvedimento allegato alla PEC e dunque se l’indagato ne avesse tratto effettiva conoscenza della convalida.

Per tale ragione l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Prato, quale giudice del riesame, per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *