Prova di resistenza e videoriprese sui pianerottoli condominiali (Cass. pen. Sez. II n. 21687 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico è inammissibile per aspecificità se non illustra l’incidenza dell’eventuale espunzione del mezzo di prova ai fini della cd. prova di resistenza: gli elementi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti se, nonostante la loro eliminazione, le residue risultanze bastino a giustificare l’identico convincimento. Le videoriprese effettuate nei pianerottoli e nelle scale condominiali non integrano violazione della privata dimora, trattandosi di zone destinate all’uso di un numero indeterminato di soggetti e non finalizzate all’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. In presenza di una doppia pronuncia conforme, la motivazione di appello si salda con quella di primo grado e resiste alla censura che proponga una lettura alternativa del merito.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice di pace, confermata in appello dal Tribunale di Messina, il ricorrente è stato condannato per il reato di art. 639 cod. pen., per avere imbrattato lo zerbino della persona offesa. La condanna si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa, sulla testimonianza di una teste e sulle videoriprese delle telecamere di sorveglianza installate dalla persona offesa con inquadratura rivolta verso il pianerottolo.

Il ricorrente ha proposto ricorso articolando sei motivi: erronea qualificazione del fatto per difetto di offensività, inutilizzabilità delle videoriprese, vizio della motivazione e mancato rafforzamento per la provenienza della prova, tardività della querela, genericità della condanna al risarcimento del danno e riqualificazione della censura ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono trattati congiuntamente perché contestano il ragionamento dei giudici di merito sulla responsabilità. La Corte li ritiene non consentiti: sono reiterativi delle argomentazioni già proposte in appello e generici, perché non si confrontano con la motivazione del Tribunale e tendono a introdurre una lettura alternativa del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Il Tribunale, fusi i propri argomenti con quelli del primo giudice, ha costruito una motivazione composita, dotata della capacità accertativa propria della doppia pronuncia conforme. La Corte richiama sul punto Sez. 4 n. 44765 del 2013, Sez. 2 n. 7986 del 2016 e Sez. 2 n. 5336 del 2018. I giudici di merito hanno correttamente distinto il danneggiamento dall’imbrattamento, secondo i principi di Sez. 2 n. 37876 del 2020 e Sez. 5 n. 38574 del 2014.

Sulla doglianza di inutilizzabilità delle videoriprese la Corte enuncia il principio centrale: il motivo deve illustrare la prova di resistenza, perché l’elemento acquisito illegittimamente diventa irrilevante se le residue risultanze bastano a giustificare l’identico convincimento. Il riferimento è a Sez. 2 n. 30271 del 2017 e Sez. 2 n. 7986 del 2016, come evidenziato dal Tribunale.

I giudici di merito hanno inoltre escluso che scale e pianerottoli condominiali siano luoghi di privata dimora, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti. Sono richiamate Sez. 6 n. 5253 del 2019, Sez. 5 n. 34151 del 2017, Sez. 2 n. 33580 del 2023 e Sez. 5 n. 9133 del 2026.

Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché nuovi e mai devoluti al Tribunale, oltre che aspecifici. Sulla tardività della querela l’onere probatorio incombe su chi la deduce e l’incertezza va risolta a favore del querelante (Sez. 3 n. 35122 del 2003; Sez. 5, De Arcangelis). La censura sul risarcimento del danno è generica a fronte di una condanna basata sull’accertamento della condotta (Sez. 3 n. 24322 del 2025). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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