Colpa grave ostativa alla riparazione per contiguità a sodalizio criminale (Cass. pen. Sez. IV n. 7011 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, l’art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. preclude il diritto all’indennizzo quando l’interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. La valutazione della condotta ostativa va effettuata ex ante e secondo un iter logico autonomo rispetto al giudizio di merito, a prescindere dall’esito assolutorio, dovendo il giudice stabilire non se il fatto integri reato, ma se esso abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Integra colpa grave il comportamento di chi, pur consapevole dell’attività criminale altrui, tenga condotte percepibili come indicative di contiguità al sodalizio. L’assenza della causa impeditiva è condizione necessaria del diritto e va accertata d’ufficio.

Il Fatto

La ricorrente aveva sofferto detenzione in carcere dal 26 febbraio 2007 al 19 aprile 2010. Assolta dal Tribunale dai reati di partecipazione a un’associazione di stampo camorristico, estorsione e usura — con sentenza confermata in appello — e riconosciuta responsabile di un reato in materia di trasferimento fraudolento di valori, con perdita di efficacia della misura, aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione.

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 6 dicembre 2018 depositata il 9 luglio 2024, aveva rigettato la domanda ravvisando la colpa grave, consistita in condotte extraprocessuali di supporto, collegamento e intermediazione tra la ricorrente e i sodali, emergenti da intercettazioni e da rapporti economici con le persone offese. Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità dell’ordinanza per difetto di capacità del giudice che aveva partecipato alla deliberazione in qualità di relatore e presidente del collegio, assumendone il collocamento a riposo per limiti di età prima del deposito.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. Nessun elemento allegato indicava la data di collocazione a riposo, informazione non acquisita agli atti, con conseguente onere del ricorrente di allegare il decreto ministeriale. La Corte ha poi escluso la tesi difensiva secondo cui il momento deliberativo coinciderebbe con il deposito del provvedimento: in assenza di prova contraria, la deliberazione si colloca nella stessa data dell’udienza in camera di consiglio in cui il collegio si era riservato la decisione.

Con il secondo motivo si denunciava motivazione apparente e contraddittoria sul riconoscimento della colpa grave. La Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico, restando la valutazione sulla gravità della colpa nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito.

Il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, purché non espressamente esclusi o neutralizzati nel giudizio assolutorio, con valutazione ex ante. La Corte ha ribadito che la condotta ostativa può consistere nel medesimo fatto ritenuto penalmente irrilevante dal giudice dell’assoluzione, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione. Ha quindi confermato che i collegamenti con il sodalizio, le interlocuzioni criptiche e le interessenze economiche, non confinabili in un ambito domestico, integrano colpa grave ostativa alla riparazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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