Frode informatica e responsabilità per l’operazione compiuta dall’imputato (Cass. pen. Sez. 7 n. 9268 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di frode informatica, il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello e disattese con motivazione non manifestamente illogica è inammissibile per difetto di specificità. La responsabilità dell’imputato può essere affermata su base indiziaria, anche in assenza di accertamenti informatici sulla provenienza dell’operazione, quando un compendio di dati convergenti – quali la titolarità e l’uso della carta postale e del conto corrente beneficiario – lo riconduca inequivocabilmente all’autore. Tale compendio è sufficiente quando l’atto di disposizione patrimoniale è posto in essere direttamente dall’imputato, che, procuratisi i codici di accesso della vittima, accede al conto e dispone un bonifico verso un conto a sé intestato; non lo è, invece, quando l’atto di disposizione sia compiuto dalla persona offesa (come nel pagamento su carta ricaricabile), dovendosi in tal caso accertare il collegamento tra il titolare del conto e l’invio del messaggio contenente il link che ha consentito l’abusiva intromissione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., in relazione a una condotta di accesso abusivo al conto corrente della persona offesa e alla successiva disposizione di un bonifico in favore di un conto corrente postale a lui intestato. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduceva vizio di motivazione in tutte le sue forme, con specifico riferimento all’affermazione di responsabilità e alla mancata valutazione di elementi indiziari favorevoli.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il motivo di ricorso, dichiarandolo formulato in termini non consentiti in sede di legittimità. Le censure, già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette, sono state ritenute prive di specificità e soltanto apparenti. Il vizio di motivazione non è configurabile quando il giudice di merito abbia giustificato razionalmente la decisione, come nel caso in esame, in cui la responsabilità è stata affermata sulla base della valorizzazione di dati probatori concreti.

La Corte ha quindi affrontato il profilo centrale della questione: la sufficienza della titolarità del conto corrente beneficiario del bonifico a fondare la responsabilità per frode informatica. Il ricorrente richiamava un precedente di legittimità che escludeva la responsabilità in un caso in cui questa era basata esclusivamente sulla titolarità della carta postale che aveva ricevuto l’accredito. La Corte ha però operato il corretto distinguishing, rilevando come nella fattispecie in esame la ricostruzione non si fondasse solo su tale elemento.

Nel caso scrutinato, infatti, il quadro probatorio comprendeva tanto l’intestazione e l’uso della carta postale quanto il conto corrente sul quale lo stesso imputato aveva provveduto a versare la somma di denaro. L’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’atto di disposizione patrimoniale non era stato compiuto dalla persona offesa, ma dallo stesso imputato che, dopo essersi fraudolentemente procurato i codici di accesso, aveva effettuato un bonifico verso un conto a sé intestato. La Corte ha richiamato i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità sussiste quando l’operazione è posta in essere direttamente dall’agente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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