Giudicato cautelare su altri reati esclude interesse al ricorso (Cass. pen. Sez. 1 n. 9812 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità di imputazioni, l’interesse all’impugnazione, dopo la cessazione della misura cautelare, è ravvisabile – ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione – solo se si fa questione dell’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta. L’interesse non persiste, invece, ove le condizioni di applicabilità della misura siano state definitivamente accertate rispetto ad uno o ad alcuni dei reati per i quali la misura è stata disposta. Il giudicato cautelare formatosi su una parte delle imputazioni legittima autonomamente la custodia, precludendo l’esame dei motivi di ricorso riguardanti i reati per i quali detta verifica non sia più possibile.
Il Fatto
A carico dell’indagato veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per una pluralità di reati, tra cui un delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione e numerosi delitti di falso. Il Tribunale del riesame, adito dall’interessato, annullava il titolo coercitivo in relazione al reato associativo e alla corruzione, confermando la gravità indiziaria per i reati di falso. In luogo degli arresti domiciliari, il Tribunale applicava la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici.
Su ricorso del Pubblico ministero, la Cassazione annullava con rinvio la decisione limitatamente alla negata configurabilità del reato associativo e alla scelta della misura. Il giudice del rinvio, nel nuovo giudizio, riteneva sussistente la gravità indiziaria anche per il reato associativo, ma reputava comunque idonea la misura interdittiva già applicata, ormai estinta per decorso del termine. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo del reato associativo, prospettando l’interesse alla decisione in vista di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato la sussistenza dell’interesse a ricorrere, che la difesa radicava nella possibilità di ottenere, in caso di accoglimento, una pronuncia utile ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., per il periodo di custodia cautelare inizialmente subito.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui, quando la misura coercitiva sia stata emessa per una pluralità di imputazioni, l’interesse all’impugnazione, dopo la cessazione della misura, sussiste solo se la contestazione investe le condizioni di applicabilità relative a tutti i titoli di reato. Tale interesse, invece, non persiste quando le condizioni di applicabilità siano state definitivamente accertate per una parte delle imputazioni, poiché in tal caso la misura risulterebbe comunque legittimata autonomamente.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la mancata impugnazione della decisione di riesame aveva determinato la formazione del giudicato cautelare in ordine ai reati di falso. Ne consegue che, a prescindere dall’esito del ricorso riguardante il reato associativo, permangono elementi che legittimano la misura rispetto ai reati per i quali l’accertamento è ormai consolidato. L’eventuale proscioglimento dai delitti di falso, con formula liberatoria, non potrebbe in ogni caso dar luogo a riparazione, poiché la custodia resterebbe giustificata in rapporto ai reati coperti dal giudicato, mentre il proscioglimento anche dal reato associativo troverebbe distinto titolo nell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen..
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo tale carenza preesistente alla proposizione dell’impugnazione. Tale declaratoria preclude l’esame di tutti i motivi, inclusa l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata per la prima volta in sede di rinvio. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, in conformità alla giurisprudenza costituzionale evocata.
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Nota della Redazione
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