Scommesse, onere della prova sulla discriminazione del bando (Cass. pen. Sez. III n. 1039 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio abusivo della raccolta di scommesse per conto di operatore estero privo di concessione, la mancata partecipazione al bando di gara per asserita discriminazione indiretta non integra il delitto contestato soltanto se risulti provata in concreto l’antieconomicità delle clausole del bando. Spetta a chi invoca la discriminazione l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della stessa, poiché l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella prova della condotta materiale e dell’assenza dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps in capo a chi esercita l’attività. La valutazione sulla proporzionalità della clausola di cessione non onerosa dei beni allo scadere della concessione va condotta caso per caso, non sul piano generale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, aveva dichiarato prescritte le contravvenzioni di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen., rideterminando la pena per il delitto di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989. All’imputato era contestato di aver svolto, in assenza della concessione di cui all’art. 88 Tulps, un’attività organizzata di intermediazione e raccolta di scommesse per conto di una società estera, con l’aggravante della sorpresa in una casa da gioco.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE come interpretati dalla Corte di giustizia, l’insussistenza dell’elemento psicologico e l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro giurisprudenziale consolidato: non integra il delitto la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di chi opera in Italia per un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi o per mancata partecipazione dovuta a discriminazione indiretta. Il principio è ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata.
Il cuore del ragionamento riguarda la sentenza della Corte di giustizia sul bando Monti. La Corte di Lussemburgo, con riguardo alla clausola di cessione non onerosa dei beni materiali e immateriali alla scadenza della concessione, ha sollecitato una valutazione caso per caso della compatibilità della normativa nazionale con quella unionale, demandandone l’espletamento al giudice del rinvio. Non si tratta, dunque, di un accertamento generalizzato e astratto.
Su questa premessa si innesta la regola sull’onere probatorio. Spetta a colui che invoca la discriminazione dimostrare gli elementi costitutivi della stessa; l’onere dell’accusa si esaurisce con la prova della condotta materiale e dell’assenza dell’autorizzazione in capo a chi esercita l’attività. È onere della difesa provare che l’assenza della licenza dipende dalla mancata concessione all’operatore straniero, a sua volta determinata dall’antieconomicità del bando.
Nel caso concreto la difesa non ha fornito alcun elemento utile a consentire la verifica dell’antieconomicità prospettata. Da qui la manifesta insussistenza dei vizi motivazionali e della violazione di legge denunciati.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte richiama il costante insegnamento sull’obbligo di informazione giuridica, particolarmente rigoroso per chi svolge professionalmente una determinata attività: il dubbio sulla liceità dell’attività impone l’astensione dall’azione. Infine, le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono dichiarate inammissibili, per la genericità dei motivi di appello e per la mancata richiesta in secondo grado.
Nota della Redazione
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