Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 3489 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i motivi già dedotti con l’atto di appello e motivatamente disattesi in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e ad essa è indefettibile il confronto puntuale con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione contestata. Resta preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 27 novembre 2023, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Gela del 20 marzo 2023, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione per assenza di prova grave, precisa e concordante in ordine alla manomissione del misuratore interno all’immobile; la carenza della condizione di procedibilità richiesta dalla c.d. “Riforma Cartabia”; la motivazione apparente e abnorme sulla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria o con il lavoro socialmente utile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997; Sez. V n. 17905 del 23.03.2006; Sez. VI n. 22445 dell’08.05.2009).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile: la Corte territoriale aveva adeguatamente esplicato la ricorrenza sia dell’aggravante della violenza sulle cose sia di quella di avere commesso il fatto su cose destinate a un pubblico servizio, rendendo così il reato procedibile di ufficio.
Quanto al terzo motivo, la censura reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello, senza confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale. Sul punto la Corte ha richiamato la funzione tipica dell’impugnazione, che è la critica argomentata avverso il provvedimento: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013; Sez. II n. 27816 del 22.03.2019; Sez. III n. 44882 del 18.07.2014).
All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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