Confisca e terzi: poteri del giudice di rinvio e ricusazione del giudice (Cass. pen. Sez. V n. 27425 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può rivalutare il compendio probatorio con autonomia di giudizio, ben potendo pervenire a conclusioni identiche a quelle del giudice di merito, purché sorregga il convincimento con argomenti diversi da quelli censurati. Nel procedimento di esecuzione, il terzo interessato dalla confisca non può contestare i presupposti applicativi della misura in assenza di un pregiudizio al diritto di difesa, avendo a disposizione gli strumenti del dissequestro, dell’opposizione e della restituzione. La questione di legittimità costituzionale che investa l’asserita incompatibilità del giudice è inammissibile per difetto di rilevanza se la parte non ha tempestivamente proposto ricusazione per pregiudizio da prevenzione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il Fatto
Due terze interessate propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’opposizione alla confisca di beni riconducibili a un soggetto condannato per art. 416-bis cod. pen. La misura era stata disposta ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, nella formulazione anteriore alla legge n. 161/2017, oggi trasfusa nell’art. 240-bis cod. pen.
La confisca era stata emessa in un procedimento nel quale la responsabilità dell’interessato per partecipazione all’associazione mafiosa era stata accertata con sentenza irrevocabile. Un precedente annullamento con rinvio, disposto dalla Prima Sezione penale, aveva censurato il difetto di motivazione sulle deduzioni difensive, fornendo l’occasione per il nuovo esame.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo generale: le ricorrenti non si confrontano puntualmente con la decisione impugnata, ma ripropongono le doglianze già formulate davanti al giudice dell’esecuzione. Sul piano dei poteri del giudice del rinvio, la sentenza n. 1066 del 2025 della Prima Sezione aveva accertato un vizio di motivazione, non la violazione di specifiche disposizioni normative.
Da qui il principio consolidato: il giudice del rinvio può pienamente rivalutare il materiale probatorio e giungere anche a un epilogo identico, purché argomenti su basi diverse da quelle ritenute illogiche. Sono richiamate Sez. I n. 5517 del 2023 e Sez. V n. 41085 del 2009.
Quanto alla dedotta svalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte osserva che esse si scontrano con il giudicato che ha ritenuto l’interessato associato alla compagine mafiosa fino al 2011. Le censure sulla consulenza tecnica sono dichiarate generiche e lesive del principio di autosufficienza: il provvedimento impugnato valorizza, tra l’altro, una misura cautelare del dicembre 2024 che attesta la perdurante operatività dell’interessato. Le dichiarazioni rese in indagini difensive sono ritenute, da sole, inidonee a mutare l’esito.
Il terzo motivo è inammissibile: le ricorrenti hanno potuto far valere le proprie ragioni in sede esecutiva, senza che emerga alcun pregiudizio al diritto di difesa. È richiamata sul punto Sez. U n. 30355 del 2025.
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 676, 667 e 623 cod. proc. pen. è inammissibile per difetto di rilevanza: l’asserita incompatibilità andava fatta valere con la ricusazione per pregiudizio da prevenzione ex art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. I ricorsi sono quindi rigettati con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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