Inammissibile il ricorso che mira a riesame del merito probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 15017 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile, in sede di legittimità, solo quando il giudice di merito applica la regola di giudizio sull’onere della prova attribuendolo a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra invece alcun vizio denunciabile in cassazione, restando estraneo sia al paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. sia a quello del n. 5. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. può dedursi solo se il giudice abbia disatteso prove legali o abbia recepito come piena prova elementi soggetti a valutazione critica. Il ricorso che, dietro le censure, miri alla rivisitazione del giudizio di fatto è inammissibile.
Il Fatto
Una società creditrice di un compenso per un servizio di accertamento e liquidazione dell’ICI, affidatole da un ente locale con delibera sindacale, agisce per il pagamento. Il contratto d’opera professionale prevedeva un compenso fisso per ogni pratica trattata e una quota variabile del 30% della maggiore imposta accertata.
Il Tribunale riconosce solo una parte delle pratiche e non la maggiore imposta. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, prova la quota variabile ma conferma il resto. La Cassazione, con ordinanza, annulla sul capo della quota fissa per un errore del giudice di rinvio. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Messina rigetta la domanda per assenza di prova. La società ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, lamentando che la fattura non contestata e la C.T.U. escludessero l’onere probatorio a suo carico. La Corte rileva che la ricorrente ha evocato una pluralità di disposizioni senza esplicarle e in modo improprio.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se la regola di giudizio è applicata attribuendo l’onus probandi a un soggetto diverso da quello onerato. Nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta allo schema corretto, ritenendo la creditrice tenuta a provare il fatto costitutivo della pretesa, incluso il maggior numero di pratiche.
Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la Corte osserva che la censura non può fondarsi su un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ma solo sull’aver disatteso prove legali o recepito come piena prova elementi soggetti a valutazione. Il motivo, mirando a rivisitare il giudizio di fatto, resta estraneo a tale perimetro.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha omesso di indicare dove e quando avrebbe allegato l’annotazione della fattura nei registri contabili, violando la specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ..
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ribadisce che il vizio del n. 5 presuppone un fatto storico, non una questione o un’argomentazione. Il fatto decisivo pretermesso deve essere principale o secondario; non rientrano nella nozione le deduzioni difensive né gli elementi istruttori in quanto tali. La censura, volta a un riesame del merito, è inammissibile. Il ricorso è dichiarato tale, con condanna al contributo unificato.
Nota della Redazione
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