Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen.: decisoria e ricorribile per cassazione dall’indagato (Cass. pen. Sez. 6 n. 11263 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. a seguito di opposizione dell’indagato, ha natura decisoria, accertando la sussistenza del fatto-reato e incidendo in via definitiva su situazioni giuridiche soggettive. Essa è pertanto impugnabile con ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., non essendo previsto alcun altro mezzo di gravame. La legittimazione a ricorrere spetta all’indagato, anche quando l’ordinanza sia stata adottata all’esito dell’opposizione proposta dalla sola persona offesa ovvero a “sorpresa”, in assenza di una sua previa opposizione.
Il Fatto
Il procedimento traeva origine dalla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per il reato di cui all’art. 388 cod. pen.. L’indagato, ricevuto l’avviso, proponeva rituale opposizione ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., depositando contestuale istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Nell’udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari disponeva l’archiviazione e l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, senza pronunciarsi sull’opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di tassatività delle impugnazioni: il provvedimento di archiviazione è reclamabile innanzi al tribunale solo nei casi di nullità di cui all’art. 410-bis cod. proc. pen., mentre negli altri casi nessun gravame è ammesso. Tuttavia, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. si connota per un modello “diverso”, poiché il legislatore ha attribuito alla stessa persona sottoposta alle indagini la legittimazione a presentare opposizione. Tale scelta presuppone il riconoscimento di un interesse dell’indagato a ottenere un epilogo più favorevole rispetto alla richiesta di archiviazione.
L’adozione dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto determina effetti pregiudizievoli in capo all’indagato: la iscrizione nel casellario giudiziale, la rilevanza dell’evento ai fini della valutazione dell’abitualità ostativa ex art. 131-bis cod. pen., nonché l’esposizione all’azione risarcitoria della persona offesa in sede civile, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.
La Corte ribadisce che l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. ha natura sostanziale e che il relativo giudizio postula una verifica piena della fattispecie, sotto i profili oggettivo e soggettivo. L’ordinanza di archiviazione, pur diversamente nominata, presenta i caratteri costitutivi della sentenza, avendo capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi. Non essendo previsto alcun rimedio impugnatorio, è ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Nel caso concreto, la Corte ravvisa un travisamento del dato processuale: il giudice aveva erroneamente ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta dalla persona offesa, invece non attivatasi, omettendo di valutare l’opposizione dell’indagato e la richiesta di messa alla prova. L’omessa motivazione si traduce in un vizio di violazione di legge e in una lesione del diritto di difesa, atteso che l’eventuale esito positivo della prova avrebbe comportato l’effetto estintivo del reato. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari, in diversa persona fisica.
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Nota della Redazione
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