Semilibertà: progressi nel trattamento non bastano senza ravvedimento (Cass. pen. Sez. I n. 27437 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di semilibertà, l’art. 50, comma 4, ord. pen. richiede due distinte indagini: una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento sociale. I progressi nel trattamento e la condotta detentiva non sono di per sé sufficienti se il giudice di merito, con valutazione immune da illogicità manifesta, ritiene allo stato difettare la piena presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. Il mancato risarcimento del danno, anche solo parziale, è dato di fatto obiettivo da cui desumere la coscienza critica e la riflessione proiettata verso il ravvedimento. La censura che investa la motivazione richiamando atti non allegati al ricorso né trascritti incorre nel difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Il condannato a trenta anni di reclusione per omicidio e lesioni personali, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, presentava istanza di ammissione alla semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari respingeva la richiesta con ordinanza del 09/12/2025.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo di mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, pur in presenza di valutazione favorevole del requirente e degli operatori penitenziari, avrebbe valorizzato il solo atteggiamento superficiale verso il reato, trascurando la mole di elementi positivi maturati in oltre sedici anni di trattamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 50, comma 4, ord. pen., secondo cui l’ammissione alla semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando sussistono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Il Tribunale ha negato tali presupposti valutando il comportamento complessivo del condannato, che ha minimizzato il proprio ruolo rispetto alla violenta morte della vittima e non ha ritenuto utile la partecipazione a un percorso di giustizia riparativa.
La Corte richiama il principio per cui ogni beneficiario deve essere valutato attraverso due distinte indagini. La prima attiene ai risultati del trattamento individualizzato; la seconda concerne l’esistenza delle condizioni che garantiscono il graduale reinserimento e implica la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 20005 del 09/04/2014, Sez. I n. 843 del 27/02/1993, Sez. I n. 84 del 11/01/1994 e Sez. I n. 4066 del 05/07/1995.
Il ricorso non si confronta con il tema del mancato risarcimento del danno, che il Tribunale ha considerato non ostativo di per sé ma valutabile nel complesso. Il risarcimento verso le vittime è dato di fatto obiettivo da cui ricavare la presa di coscienza del condannato e l’esistenza di una riflessione critica proiettata verso il ravvedimento.
La censura sulla mancata considerazione della relazione di sintesi non tiene conto che i progressi nel trattamento costituiscono uno solo dei parametri valutativi, cui vanno affiancate la presa di coscienza e la riflessione critica, ritenute insufficienti con giudizio di puro merito, immune da illogicità manifesta. L’argomento è inoltre introdotto in difetto di autosufficienza, perché richiama provvedimenti di concessione dei permessi premio non allegati né trascritti: la Corte cita Sez. II n. 20677 del 11/04/2017, Sez. IV n. 46979 del 10/11/2015, Sez. II n. 26725 del 1/03/2013 e Sez. IV n. 18335 del 28/06/2017. La doglianza sulla gravità del reato, pur fondata in astratto, non disarticola il percorso logico dell’ordinanza.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. La Corte osserva infine che, essendo il ricorrente ammesso al lavoro esterno, l’istanza potrà essere rivalutata in sede di merito in presenza di nuovi parametri.
Nota della Redazione
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