Ricettazione, motivi aspecifici e divieto di rivalutazione probatoria in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 10655 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., non va apprezzata soltanto in via intrinseca, per la genericità e indeterminatezza delle ragioni dedotte, ma anche in via estrinseca, per l’apparenza dei motivi, quando manchi correlazione tra la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, così che l’atto non assolva la funzione di critica argomentata. È inoltre precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito e saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificarne la coerenza strutturale in sé e per sé considerata, alla stregua dei medesimi parametri valutativi che la informano.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 18.03.2024. Con due motivi ha contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto.
La questione arriva davanti alla Sezione VII perché il ricorso, secondo il collegio, non supera i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen. e tende a sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che entrambi i motivi sono privi dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. e non sono consentiti in sede di legittimità.
Il collegio precisa che la mancanza di specificità dei motivi va valutata non solo intrinsecamente, per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi. Ciò accade quando, non essendovi correlazione tra la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, i motivi omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza.
La Corte rileva poi che le doglianze difensive mirano a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Tali censure sono estranee al sindacato di legittimità e non individuano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
Richiamando le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, il collegio ribadisce che al giudice di legittimità è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione a quella di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento esterni. Il controllo deve vertere sulla coerenza strutturale della sentenza in sé considerata, alla stregua dei medesimi parametri che la informano.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno correttamente sussunto il fatto nell’ipotesi dell’art. 648 cod. pen., vagliando e disattendendo con argomenti logici e giuridici le doglianze d’appello, qui meramente riprodotte. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12433 del 26.11.2009 e la Sez. II n. 53017 del 22.11.2016. Il dolo di ricettazione è stato desunto dal comportamento successivo dell’imputato, dalle modalità di acquisto della merce e dalla sua qualità di imprenditore agricolo, che avrebbe potuto sospettare della provenienza illecita dei beni alimentari, senza fornire alcuna valida giustificazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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