Recidiva rinunciata e continuazione: inammissibile il ricorso non specifico (Cass. pen. Sez. 7 n. 13200 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che censuri l’applicazione della recidiva quando la relativa doglianza, già rinunciata nei gradi di merito, non sia stata riproposta nei termini di legge. Il giudice d’appello non ha l’onere di motivare sulla sussistenza di una circostanza la cui contestazione sia stata abbandonata dalla parte. In tema di continuazione, l’aumento di pena per i reati satellite è sindacabile in cassazione solo quando sia manifestamente illogico o sproporzionato, non già quando risulti esiguo e proporzionato alla gravità dei fatti e alla pena base.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato lamentava la violazione di legge e i vizi motivazionali riguardanti l’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., deducendo un errore nel casellario giudiziale. Con un secondo motivo, eccepiva la contraddittorietà della motivazione in ordine all’aumento di pena per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi erano inerenti al trattamento punitivo e risultavano formulati in modo non specifico, a fronte di una motivazione corretta della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha osservato che la doglianza sulla recidiva era stata oggetto di rinuncia da parte dell’imputato nei gradi di merito, come ammesso dalla stessa difesa nel ricorso. Ne consegue che la Corte d’appello non aveva alcun onere di motivare sulla sussistenza della recidiva, essendo venuta meno la corrispondente censura.
In ordine alla continuazione, il Collegio ha ritenuto l’aumento di pena di tre mesi per i reati satellite logicamente giustificato, in considerazione dell’entità della pena base e della gravità dei reati avvinti dal vincolo, nell’ambito di un trattamento sanzionatorio complessivamente mite.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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