Revoca dell’affidamento in prova e valutazione incidentale dei fatti-reato (Cass. pen. Sez. 1 n. 19308 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non sia intervenuta sentenza irrevocabile, purché lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova. Al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento, da esercitarsi nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura. La valutazione dell’esito negativo della prova si differenzia da quella che, nel corso della stessa, può condurre alla revoca: solo in quest’ultimo caso, il tribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificarne l’incompatibilità con la prosecuzione della prova.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza aveva disposto di non fare luogo alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova, già concessa a un condannato per bancarotta fraudolenta, disponendo la sostituzione con la più restrittiva detenzione domiciliare. Tale decisione era stata assunta sulla base di un’informativa del N.O.E., successiva all’ammissione alla misura, da cui era emerso che il condannato era stato deferito per traffico illecito di rifiuti, gestione non autorizzata, discarica abusiva e altri reati, e che continuava a gestire di fatto il consorzio di cui risultava formalmente dipendente.
Avverso l’ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, deducendo la violazione dell’art. 71-ter ord. pen. e la sussistenza di elementi che imponevano la revoca e non la semplice sostituzione della misura, sia il difensore del condannato, lamentando la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei fatti e alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del condannato, ritenendo le doglianze formulate un mero dissenso su un percorso argomentativo in larga parte constatativo, fondato su risultanze investigative specifiche e non contestate. La censura relativa al mancato apprezzamento del comportamento corretto tenuto durante la misura è stata ritenuta generica. Inoltre, la Corte ha precisato che la revoca della misura alternativa può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato per cui non sia intervenuta sentenza irrevocabile, ove lo stesso sia ritenuto, con adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibili le censure basate su elementi sopravvenuti all’emissione del provvedimento impugnato, come il licenziamento del condannato, non valutabili nel giudizio di legittimità, ma deducibili solo con successiva istanza in un nuovo procedimento.
È risultato invece fondato il ricorso del Procuratore Generale territoriale. La Corte ha rilevato la contraddittorietà della motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale, pur avendo affermato la gravità dei reati e la compromissione della finalità rieducativa della prova, aveva poi omesso di pronunciarsi sulla richiesta di revoca e aveva applicato la detenzione domiciliare senza esplicitare le ragioni della scelta, facendo ricorso a una mera “valutazione di estrema indulgenza”, formula incompatibile con un controllabile esercizio dei poteri discrezionali del giudice.
La Corte ha ribadito che il Tribunale di sorveglianza è tenuto a svolgere una valutazione incidentale sugli elementi relativi a fatti costituenti reato oggetto di un procedimento penale, a prescindere dal suo esito. Ha inoltre precisato che la valutazione dell’esito negativo dell’affidamento si differenzia da quella che può portare alla revoca, dovendo in tal caso il tribunale valutare la gravità di specifici episodi per verificarne l’incompatibilità con la prosecuzione della prova.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, affinché formuli un nuovo giudizio pronunciandosi compiutamente sulla richiesta di revoca e rivaluti la sussistenza dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare.
Nota della Redazione
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