Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 28564 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, miri a una rivalutazione delle fonti probatorie o a una alternativa rilettura delle stesse, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, e in particolare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono insindacabili in sede di legittimità quando sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa del ricorrente, comporta l’onere delle spese e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena in misura più contenuta.
Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 della medesima disposizione. Con il secondo si censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. È su tali censure che la questione giunge davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che le censure formulate escono dai confini del giudizio di legittimità. Esse tendono, in sostanza, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una alternativa rilettura delle stesse, senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Nel merito il motivo è, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale ha spiegato analiticamente le ragioni per cui deve escludersi la lieve entità del fatto, valorizzando il dato quantitativo della sostanza in possesso del ricorrente, pari a grammi 464,46 di hashish, da cui erano estraibili circa 918 dosi medie singole.
La decisione di secondo grado ha inoltre considerato il possesso di una cospicua somma di denaro di cui il ricorrente non ha giustificato la provenienza, nonché la presenza di strumenti di precisione e per il confezionamento. Da tali elementi i giudici hanno inferito l’esistenza di solidi collegamenti con un ampio mercato illecito.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque desumibile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi. I giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive, pervenendo alle loro conclusioni attraverso una disamina completa e approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie la motivazione è adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle modalità del fatto particolarmente allarmanti e all’assenza di elementi favorevoli.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché il versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila.
Nota della Redazione
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