Spaccio non lieve per valore della partita e contesto non occasionale (Cass. pen. Sez. VI n. 28509 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in presenza di una minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri espressamente richiamati dalla norma, con valutazione complessiva in cui uno degli indici previsti dalla legge può risultare negativamente assorbente. Ai fini dell’accertamento della minore gravità è decisiva l’esatta comprensione del contesto in cui si svolge l’attività di illecito commercio, dovendosi escludere l’ipotesi di lieve entità quando lo spaccio è svolto in un contesto organizzato o quando, pur in mancanza del sequestro, si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi, alla individuazione di un significativo dato ponderale. La sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti del coimputato per il medesimo fatto, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., costituisce prova documentale liberamente valutabile, che consente una valutazione difforme nel rispetto dell’autonomia del giudice.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 28 ottobre 2025, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati contestati ai capi D) ed E), previa riqualificazione dei fatti di cui al capo D) a) nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e di tutti gli altri nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con condanna alla pena di giustizia e all’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo D) a) nell’ipotesi di lieve entità, con violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza irrevocabile emessa nei confronti del coimputato per il medesimo fatto; la violazione dell’art. 99 cod. pen. in punto di motivazione sulla recidiva; l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato la sentenza impugnata come “doppia conforme” rispetto alla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell’impugnazione di merito non è tenuto ad analizzare approfonditamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo.
Quanto al controllo sulla motivazione demandato dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la Corte ha ribadito che i vizi devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, restando il sindacato di legittimità limitato a rilievi di macroscopica evidenza. Ha inoltre affermato che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, difettando di una critica puntuale al provvedimento.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la fattispecie del fatto di lieve entità, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, secondo cui la valutazione deve essere complessiva e uno degli indici previsti dalla legge può risultare negativamente assorbente. Ha precisato che il riconoscimento dell’ipotesi lieve va escluso quando l’attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato, ovvero quando, anche in mancanza del sequestro della sostanza, si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi, alla individuazione di un significativo dato ponderale.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto congrua l’esclusione della riconducibilità dell’episodio di cui al capo D) a) allo spaccio di lieve entità, atteso il valore economico elevato della partita di stupefacente e l’inserimento del fatto in un’attività continuativa di cessione. Ha valorizzato la rilevanza dell’importo, pari a circa 5.000,00 euro, indicato come metà del prezzo concordato per la fornitura di una partita all’ingrosso, la natura stupefacente della sostanza e i ripetuti contatti tra il ricorrente e il coimputato, sempre riferiti a cessioni di sostanza stupefacente.
La Corte ha infine escluso che la sentenza irrevocabile intervenuta nei confronti del coimputato per il medesimo capo, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., imponesse un esito conforme, qualificandola come prova documentale liberamente valutabile. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che la recidiva è stata fondata sulla riscontrata insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo, e il terzo, osservando che l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente motivata dall’assenza di elementi positivi e dalla negativa personalità del ricorrente.
Nota della Redazione
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