Bancarotta preferenziale e responsabilità da posizione del solo amministratore di diritto inerte (Cass. pen. Sez. 5 n. 8737 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice di merito non può rigettare la richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. prospettando, in termini puramente ipotetici e senza il richiamo a specifiche circostanze fattuali, la commissione di condotte differenti da quelle contestate. Con particolare riferimento alla bancarotta preferenziale, il delitto richiede il dolo, sicché non è configurabile la responsabilità dell’amministratore di diritto per il solo mancato esercizio del dovere di vigilanza, in assenza della prova della consapevolezza dei pagamenti preferenziali posti in essere da altri e della volontà di non impedirli.
Il Fatto
La Corte di appello di Campobasso aveva confermato la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale nei confronti di un imputato, già amministratore unico di una società cooperativa. Il giudice di secondo grado aveva però rigettato la richiesta di assoluzione nel merito, ritenendo non emersa dagli atti la prova dell’estraneità dell’imputato alle scelte illecite, pur avendo lo stesso allegato di essere stato esonerato dalla gestione per incompatibilità.
Nella medesima pronuncia, la Corte territoriale aveva confermato la condanna di due coimputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver acquisito, in conflitto di interessi, le quote di una società a prezzo eccessivo e per aver poi deliberato una fusione pregiudizievole per la società poi fallita. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale, accogliendo il ricorso dell’ex amministratore, ha censurato il ragionamento della Corte di appello, che aveva fondato il rigetto dell’assoluzione su un duplice rilievo: la mancata dimostrazione dell’estraneità dell’imputato e, in via assorbente, la persistenza del dovere di vigilanza dell’amministratore di diritto. Quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato l’illogicità della motivazione, poiché la difesa aveva prodotto verbali del consiglio di amministrazione e dichiarazioni testimoniali potenzialmente dimostrativi dell’estraneità alla gestione.
Con riferimento al secondo profilo, la Corte ha chiarito che il richiamo generico a un dovere di vigilanza, senza alcun accenno a dati fattuali dai quali desumere la consapevolezza dei pagamenti preferenziali eseguiti da altri, si traduce in una vera e propria responsabilità da posizione. In tal modo, la Corte territoriale ha erroneamente interpretato i presupposti soggettivi richiesti per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 216, comma 3, l. fall., che richiede il dolo e non è configurabile in base a condotte meramente colpose.
Quanto alle posizioni degli altri due imputati, la Corte ha invece rigettato i ricorsi. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata aveva svolto una valutazione autonoma e confrontandosi con le censure difensive. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il carattere distrattivo delle operazioni non fosse stato desunto dalla mera antieconomicità, ma da elementi quali la situazione di conflitto di interessi, lo squilibrio tra prezzo pagato e valore reale della società acquisita e l’assenza di giustificazioni per la fusione.
La Corte ha infine ribadito che il dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione è generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia. All’esito, ha annullato la sentenza limitatamente alla posizione dell’ex amministratore, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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