Inammissibile il ricorso che mira a rivisitare il fatto accertato in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3826 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, la violazione o falsa applicazione di norme di legge, la mancanza assoluta di motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo o l’omessa pronuncia, mirando in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova e non è configurabile quando si deduca soltanto che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento. Nel quadro della libera valutazione delle prove, il giudice civile può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti, attribuendo ad essi valore preminente ed escludendo implicitamente altri mezzi istruttori: tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se logico e coerente.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di un’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente con qualifica di collaboratore tecnico professionale, aveva agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento datoriale, contrario a correttezza e buona fede, e per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo per il discredito professionale subito.
L’agenzia aveva approvato la sua manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di esperto qualificato di terzo grado e lo aveva nominato con delibera che non prevedeva emolumenti ma solo un rimborso. Il lavoratore non aveva svolto l’incarico; lo stesso era poi stato conferito ad altro soggetto con la previsione di un compenso annuo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello l’impugnazione. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello aveva richiamato l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che introduce una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico: ai pubblici dipendenti non spettano voci retributive, di base o accessorie, non previste dalla contrattazione collettiva. Mancando la fonte normativa della pretesa, la condotta datoriale non poteva ritenersi contraria a buona fede.
Il ricorrente sosteneva che la vicenda non fosse disciplinata dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, riguardando un incarico differente da quello di assunzione, e che trovasse applicazione la disciplina dell’esperto qualificato, figura connotata da autonomia e indipendenza, da conferire con apposito contratto retribuito.
La Corte tratta congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili. Il lavoratore, dolendosi dell’applicabilità dell’art. 45, tende in realtà a ottenere una rivisitazione del fatto, contestando senza argomenti convincenti la ricostruzione della Corte d’Appello senza scalfirne la ratio decidendi. La ratio si incentra sulla mancanza della previsione del compenso nella delibera di incarico e sulla riconducibilità dell’incarico al rapporto di lavoro in atto.
Quanto alla censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., essa presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile solo quando il giudice valuti le prove secondo un criterio diverso da quello legale o di prudente apprezzamento. Nel caso di specie è dedotto unicamente che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento. L’apprezzamento delle prove è insindacabile in sede di legittimità se logico e coerente.
Il terzo motivo, che ripropone il rilievo della successiva previsione del compenso ad altro soggetto, non coglie la complessiva ratio decidendi e risulta inammissibile anche sotto tale profilo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.