Diniego permesso di soggiorno: valutazione di pericolosità in concreto sui plurimi precedenti (TAR Puglia n. 1123 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo non è illegittimo per il solo fatto di fondarsi su una condanna irrevocabile per reati in materia di stupefacenti, purché l’amministrazione non applichi un automatismo ostativo ma svolga un giudizio di pericolosità in concreto. Tale valutazione prognostica può essere legittimamente sorretta dalla reiterazione di reati della stessa specie, dall’assenza di stabili fonti lecite di sostentamento e di un effettivo radicamento sociale e lavorativo, nonché dalla mancanza di legami familiari che impongano una comparazione con il diritto alla vita familiare. La mera allegazione di un rapporto di lavoro temporalmente limitato non è idonea, da sola, a neutralizzare il disvalore derivante dai plurimi precedenti penali, spettando al giudice amministrativo un sindacato di legittimità che non può sostituire la valutazione discrezionale dell’autorità, salvo evidenti profili di illogicità o irragionevolezza.

Il Fatto

Un cittadino gambiano, presente in Italia dal 2014, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il Questore ne decretava il rifiuto, valorizzando la condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché un precedente per traffico di stupefacenti riportato in Svezia, l’assenza di un effettivo inserimento sociale e lavorativo e l’inesistenza di legami familiari in Italia.

Avverso il provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso deducendo l’illegittima applicazione di un automatismo ostativo e l’omesso giudizio sulla propria attuale pericolosità sociale, alla luce anche della Corte Costituzionale n. 88 del 2023. Il Ministero dell’Interno si costituiva per il rigetto del ricorso, mentre la domanda cautelare veniva respinta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego legittimo e non fondato su alcun automatismo. Il Collegio ha evidenziato che il provvedimento impugnato non si limitava a richiamare il precedente penale, ma dava atto dell’attualità della pericolosità, desunta dalla reiterazione di condotte illecite della medesima natura in Italia e all’estero, oltre che dalla mancanza di elementi positivi idonei a controbilanciare il loro rilievo.

Il giudice ha precisato che la valutazione richiesta all’amministrazione non postula la dimostrazione di una pericolosità attuale in termini di certezza assoluta, ma una prognosi sorretta da elementi oggettivi e razionalmente apprezzabili. La pluralità e l’omogeneità dei precedenti penali integrano un indice ragionevole a sostegno del giudizio negativo, specie in assenza di documentati percorsi di stabile inclusione lavorativa, di regolare autosufficienza economica o di radicamento familiare.

Quanto all’attività lavorativa richiamata dal ricorrente, il Collegio ne ha rilevato il carattere circoscritto e temporalmente limitato. Il Tribunale ha quindi concluso che l’integrazione rilevante ai fini del rilascio del titolo di soggiorno postula un radicamento effettivo e non occasionale, non essendo la mera allegazione di un rapporto di lavoro di breve durata sufficiente a superare il disvalore dei precedenti penali. L’ampio lasso di tempo trascorso dall’ingresso in Italia rendeva esigibile la prova di un consolidato radicamento, non fornita dal richiedente.

La motivazione del provvedimento impugnato è stata infine ritenuta completa e ragionevole, in quanto esito di una ponderazione individualizzata degli interessi coinvolti. Le censure del ricorrente si risolvevano nella richiesta di una diversa ricostruzione dei medesimi elementi fattuali, operazione estranea al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in assenza di evidenti vizi di illogicità, irragionevolezza o difetto istruttorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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