Onere probatorio della datazione ante 1967 del manufatto a carico del privato (TAR Puglia n. 885 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura doverosa e vincolata del potere di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato impone al proprietario, al responsabile dell’abuso o al detentore dell’immobile l’onere rigoroso di dimostrare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. “legge ponte” n. 761 del 1967. La prova deve fondarsi su documentazione certa e univoca o su elementi oggettivi temporali e spaziali, quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie o mappe catastali. La prova per testimoni è del tutto residuale. L’onere probatorio non si inverte e la mera allegazione della risalenza, priva di riscontri documentali, rende infondata la censura avverso l’ordinanza di demolizione.
Il Fatto
Un proprietario impugnava l’ordinanza n. 52 del 2021 con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di un fabbricato e di altri manufatti, asseritamente abusivi, ricadenti in zona agricola. Il ricorrente contestava l’illegittimità del provvedimento, sostenendo che le opere risalissero ad epoca antecedente al 1967 e che l’Amministrazione non avesse adeguatamente comprovato la propria pretesa demolitoria.
La parte, nel ricorso, formulava espressa riserva di produrre in giudizio gli elementi probatori atti a confermare la legittimità urbanistica dello stato dei luoghi, ma nessuna produzione seguiva. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Lecce, ha respinto il ricorso, ritenendo il motivo di censura infondato. Il Collegio ha premesso la natura doverosa e vincolata del potere dell’Amministrazione di garantire il ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio, richiamando la giurisprudenza univoca secondo cui grava sul privato l’onere di dimostrare la realizzazione dell’opera in epoca anteriore alla “legge ponte” n. 761 del 1967, che ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia anche alle costruzioni fuori dal centro urbano.
Tale riparto dell’onere probatorio si giustifica perché solo il privato può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre l’Amministrazione non è materialmente in grado di accertare la situazione dell’intero territorio. La prova, pertanto, deve essere rigorosa e basarsi su documentazione certa e univoca, ovvero su elementi oggettivi come ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie o mappe catastali (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 858 del 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2524 del 2020).
Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo annunciato la produzione di elementi probatori, non ha fornito alcun riscontro concreto alla datazione delle opere, non superando lo stadio della mera allegazione. Il Collegio ha specificamente valorizzato la mancata produzione, nonostante la riserva formulata, concludendo per l’infondatezza in fatto della censura.
Le spese di lite sono state compensate, stante la mancata costituzione del Comune di Erchie.
Nota della Redazione
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