Prova del DVR dal contratto individuale e spese nel recesso ante tempus (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14274 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova dell’esistenza del documento di valutazione dei rischi può essere legittimamente desunta dal tenore della dichiarazione negoziale resa dal lavoratore nel contratto individuale di lavoro, con cui lo stesso asseveri di averne preso visione e di essere stato edotto dei rischi. Ne consegue l’irrilevanza dell’eventuale decadenza del datore di lavoro dalla produzione documentale in giudizio, trattandosi di fonte di prova autonoma rispetto al documento stesso. In tema di spese di lite, il principio della soccombenza va interpretato nel senso che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese processuali, con sindacato di legittimità limitato all’accertamento della violazione di tale principio e non esteso alla valutazione della soccombenza c.d. virtuale, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto a tempo determinato e successivamente licenziato per giusta causa, aveva impugnato il recesso e la clausola di termine, deducendo anche la nullità del contratto per omessa valutazione dei rischi. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello, pronunciando nel merito sulla questione del termine, confermava la legittimità del recesso intervenuto in costanza di prova e la regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, per difetto di pertinenza rispetto al decisum. La Corte territoriale aveva infatti espressamente desunto la prova dell’esistenza del documento di valutazione dei rischi non dalla produzione documentale, ma dalla dichiarazione negoziale consacrata nel contratto individuale, sottoscritto dallo stesso lavoratore, che asseverava di aver preso visione del documento e di essere stato edotto dei rischi.
La decadenza dalla produzione documentale è stata quindi considerata irrilevante, poiché la prova dell’esistenza del documento discendeva da una fonte autonoma costituita dal tenore del contratto. Le ulteriori censure relative alla conformità del documento alle prescrizioni di specificità e adeguatezza sono state reputate un novum, non risultando introdotte nel giudizio di merito, dove l’unica questione sollevata era l’omessa valutazione dei rischi.
Con riguardo al secondo motivo, relativo alla regolazione delle spese, la Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violata la regola che vieta la condanna della parte interamente vittoriosa. La valutazione della soccombenza, anche quella c.d. virtuale, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, come ribadito da Cass. ord. n. 9860/2025 e Cass. ord. n. 19613/2017. Nel caso di specie, essendo state rigettate tutte le altre domande del lavoratore, la Corte territoriale ha legittimamente considerato prevalente la soccombenza del ricorrente, nonostante la cessazione della materia del contendere sul t.f.r.
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Nota della Redazione
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