L’eccesso di potere giurisdizionale “per arretramento” non è configurabile per il mancato esame di una domanda inammissibile per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. Un. n. 5560 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale “per arretramento”, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale neghi la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale. Non si prospetta, invece, in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall’errata interpretazione di norme sostanziali o processuali. La mancanza di una condizione dell’azione, quale l’interesse ad agire, rilevata dal giudice amministrativo, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda, rientra nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione e non può mai dar luogo a una trasgressione dei limiti esterni della giurisdizione.
Il Fatto
Il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.), all’esito di una verifica ex art. 42, comma 1, d.lgs. 28/2011, aveva adottato un provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, di annullamento in autotutela dell’ammissione agli incentivi e di risoluzione della convenzione per un impianto fotovoltaico. Nelle more del giudizio promosso dalla società originaria titolare della convenzione, G.S.E. aveva respinto l’istanza di trasferimento della titolarità della convenzione presentata da altra società, che aveva acquistato il ramo d’azienda.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibili le domande della società acquirente per carenza di interesse ad agire, in quanto il rapporto incentivante era stato già travolto dal provvedimento di decadenza, divenuto definitivo. Il Consiglio di Stato aveva confermato tale statuizione. La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un eccesso di potere giurisdizionale “per arretramento” e “per sconfinamento” nella sfera riservata alla pubblica amministrazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, hanno preliminarmente respinto l’istanza di rinvio a nuovo ruolo, rilevando l’assenza di una particolare ragione giustificativa e la mera esistenza di un’interlocuzione priva di risultato.
In ordine al primo motivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il vizio di arretramento di giurisdizione ricorre solo quando il giudice speciale neghi la giurisdizione in astratto, non già quando neghi la tutela in concreto per l’errata applicazione di norme sostanziali o processuali. La rilevazione dell’originaria carenza di interesse ad agire attiene ai requisiti intrinseci della domanda e, quindi, ai limiti interni della giurisdizione, costituendo espressione del potere giurisdizionale attribuito al giudice.
Pur riconoscendo che il diniego di giurisdizione può essere ravvisato anche in assenza di una formale declaratoria, all’esito di un controllo contenutistico della sentenza, la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse disconosciuto la tutelabilità in astratto delle posizioni soggettive azionate. Il Consiglio di Stato, nel constatare che la domanda era priva di oggetto per l’intervenuta definitività della revoca della convenzione, non aveva negato alcuna tutela, ma aveva esercitato la propria giurisdizione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso qualsivoglia sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione: la decisione impugnata si esauriva nella conferma della mancanza di un interesse originario all’impugnazione, senza intervenire in alcun modo sul provvedimento di G.S.E. L’interpretazione e la qualificazione del contenuto e della portata dell’atto impugnato costituiscono, infatti, il proprium della funzione giurisdizionale e non un’attività riservata alla P.A.
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Nota della Redazione
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