Inammissibile in Cassazione la rivalutazione delle prove sulla detenzione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. VII n. 35419 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione del fatto. E’ inammissibile il ricorso che denunci violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della detenzione per uso personale, quando la Corte territoriale abbia già vagliato il profilo con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e le ricorrenti non si confrontino davvero con essa. Parimenti inammissibile è il motivo che, sul riconoscimento della responsabilità, miri a una non consentita rilettura degli elementi probatori e si limiti a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda. Generico e privo di specificità è il motivo sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che non si misuri con le argomentazioni della Corte territoriale circa le modalità della condotta e il quantitativo detenuto.
Il Fatto
Due imputate sono state condannate, in primo grado e poi in appello, per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 05/02/2026, ha confermato la condanna, ricostruendo i fatti sulla base di una valutazione globale delle prove acquisite.
Avverso tale sentenza le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo, comune a entrambe, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale. Un secondo motivo, anch’esso comune, ha contestato la ritenuta sussistenza della responsabilità. Con un terzo motivo, nell’interesse di una sola ricorrente, è stato censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., mentre un ultimo motivo ha riguardato la negata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarando i ricorsi inammissibili. Quanto alla prima doglianza, la Suprema Corte ha rilevato che la questione della destinazione della sostanza a uso personale era già stata adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e una motivazione lineare e priva di fratture logiche.
Il Collegio ha osservato che le ricorrenti non si sono confrontate in modo adeguato con tale apparato argomentativo, limitandosi a riproporre il profilo di censura già respinto. Su questa base, il motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è stato considerato inammissibile. Le censure sulla sussistenza della responsabilità, secondo la Corte, sono dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito.
La Corte territoriale, ha precisato il Collegio, è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite e con un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità.
Quanto al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la doglianza è stata giudicata, oltre che generica, priva di specificità, perché non si confronta realmente con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva evidenziato le modalità della condotta con particolare riguardo al quantitativo detenuto e alla sua suddivisione. Le censure sulle attenuanti generiche sono state infine ritenute manifestamente infondate, essendo il trattamento punitivo sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e dall’assenza di elementi positivamente valutabili. Ne è seguita la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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