Bancarotta documentale senza attenuante per danno non quantificabile (Cass. pen. Sez. 5 n. 16253 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili non consente l’applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, l.f., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria, anche in relazione all’incidenza che le condotte illecite hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi dei creditori. La prova della sussistenza di una circostanza attenuante incombe all’imputato e, in difetto di qualsiasi elemento di valutazione, adempie all’obbligo della motivazione il giudice che escluda l’attenuante invocata.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Cagliari per il reato di bancarotta fraudolenta documentale alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. La Corte d’Appello di Cagliari aveva rigettato l’impugnazione, confermando il giudizio di colpevolezza e la negazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo lamentava la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che l’esclusione fosse fondata su una lacuna probatoria circa l’entità del danno, non utilizzabile contro di lui, e sul riferimento a un bilancio del 2014, anteriore all’assunzione della carica di amministratore. Con il secondo motivo contestava l’assenza di motivazione in merito alla dedotta inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese in fase di indagini e poste a fondamento della condanna.
La Motivazione della Corte
La quinta sezione penale ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 5, n. 25034 del 2023, secondo cui l’occultamento delle scritture contabili, ove impedisca la ricostruzione dei fatti di gestione e la dimostrazione del danno alla massa creditoria, preclude l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, l.f.. La Corte ha precisato che la prova dell’attenuante incombe all’imputato, sicché il giudice che la esclude in mancanza di elementi di valutazione non incorre in alcuna inversione dell’onere probatorio.
La Suprema Corte ha inoltre rilevato l’infondatezza delle censure difensive relative all’ammontare dell’attivo non reperito. I giudici di merito avevano puntualmente indicato la composizione dell’attivo di oltre 750.000 euro e il ricorrente non aveva spiegato perché il mancato reperimento di quei beni non avesse comportato ex se un danno significativo per i creditori. Neppure decisivo era il riferimento al passivo e alle perdite pregresse, poiché l’entità del passivo non vanificava la rilevanza della scomparsa della contabilità e dell’impossibilità di ricostruire il destino del cospicuo attivo che la curatela avrebbe potuto utilizzare per soddisfare le pretese creditorie.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, pur essendo state le dichiarazioni spontanee acquisite ai soli fini di una eventuale perizia grafologica, sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano fondato il giudizio di responsabilità su altri elementi di prova, in particolare sul verbale di consegna delle scritture contabili e sulla relazione con cui l’imputato ammetteva di esserne in possesso. Il ricorrente non aveva preso posizione sulla decisività di tali elementi, né aveva spiegato in che termini le dichiarazioni avrebbero inciso sulla decisione finale. La Corte d’Appello, peraltro, non le aveva neppure citate in motivazione, confermandone l’estraneità al percorso logico della decisione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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