Inammissibili in cassazione le censure che chiedono un nuovo accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 6281 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente dedotta come violazione di norme sostanziali o processuali, investa in realtà la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e solleciti un diverso accertamento. Il vizio di sussunzione è prospettabile solo quando il fatto accertato sia stato ricondotto a una norma erronea, non quando si contesti l’accertamento in sé. Il provvedimento con cui il giudice di merito concede o nega l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., involge valutazioni discrezionali e non è sindacabile in appello né in cassazione. Il giudice di rinvio che accerta positivamente an e quantum della pretesa si conforma al principio di diritto che gli aveva rimesso tale accertamento.

Il Fatto

Un avvocato ottiene dal giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti di due colleghi per l’attività di domiciliazione prestata in una causa risarcitoria. Gli ingiunti si oppongono e il giudice di pace revoca il decreto. Segue appello, rigettato dal tribunale con declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione delle spese.

La Cassazione, con ordinanza di annullamento con rinvio, cassa la pronuncia. Il tribunale, quale giudice di rinvio, riforma la decisione di primo grado, rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo. Uno degli opponenti propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio; il domiciliatario resiste con controricorso. Entrambi depositano memoria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta un ricorso articolato in più motivi, tutti connotati da una comune tendenza: mascherare sotto la veste della violazione normativa una richiesta di nuovo accertamento di fatto. Il primo motivo denuncia l’inversione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e il procedimento inferenziale ex art. 2729 c.c., oltre alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte rileva che la censura investe esclusivamente chi avesse conferito l’incarico di domiciliazione, ricostruzione di fatto già compiuta dal giudice di merito. La censura è inammissibile.

Analogo esito per il submotivo sull’omesso esame di fatti decisivi: si tratta di una sintetica raccolta di elementi fattuali già riversati nella censura precedente. La Corte aggiunge che il terzo non fu effettivamente chiamato in causa: ne fu soltanto richiesta la chiamata.

Il motivo sulla mancata pronuncia relativa alla chiamata del terzo è dichiarato confuso e manifestamente infondato. La Corte ricorda che il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione ex art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni discrezionali, insindacabili in appello e in cassazione, richiamando Cass. sent. 2331/2022. Inoltre, non si comprende come possa dolersi chi non ha proposto la chiamata del fatto che la richiesta di controparte non sia stata accolta.

Il motivo sulla violazione del giudicato di rinvio è inammissibile per difetto di specificità: non indica i dati dell’altra sentenza richiamata, né ne illustra contenuto e pertinenza. Quanto alla pretesa violazione del principio di diritto, la Corte osserva che il giudice di rinvio ha esattamente proceduto all’accertamento di an e quantum rimessogli. Le censure sul quantum sono generiche.

Infine, il motivo sull’ultrapetizione nelle spese è manifestamente infondato. Non si era formato alcun giudicato sulla domanda accessoria, poiché la sentenza di primo grado era stata integralmente riformata e quella d’appello cassata in toto. La decisione sulle spese va pronunciata anche d’ufficio: è quindi legittimo che il giudice di rinvio abbia deciso su tutte le spese dei vari gradi. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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