Giudizio di rinvio e accertamenti di fatto sulla qualità del fondo venduto (Cass. civ. Sez. II n. 5539 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Quando la cassazione sia avvenuta per vizi di violazione di legge e per vizi di motivazione, il giudice di rinvio conserva il potere di riesaminare i fatti non presupposti dal principio di diritto e, nei limiti in cui non si siano verificate preclusioni o decadenze, di accertarne di nuovi. Ne consegue che, ove si discuta dell’inesistenza di una servitù attiva dichiarata dal venditore, il giudice di rinvio deve compiere gli accertamenti necessari a verificare in concreto l’applicabilità dell’art. 1489 c.c., estensivamente interpretato, senza che tale verifica contrasti con il dictum di legittimità.

Il Fatto

L’acquirente di un immobile, agendo in via principale per l’accertamento di una servitù di passaggio sul fondo confinante e, in via subordinata, per l’evizione parziale e il risarcimento del danno nei confronti dei venditori, vedeva rigettare la domanda principale e accogliere solo quella di costituzione di servitù coattiva. La sentenza di appello veniva annullata con rinvio dalla Cassazione, che aveva qualificato la fattispecie come mancanza di una qualitas fundi riconducibile all’art. 1489 c.c.

Riassunta la causa dinanzi alla Corte di appello in diversa composizione, gli eredi dell’acquirente chiedevano dichiararsi l’inesistenza della servitù dichiarata in contratto e condannarsi i venditori alla restituzione e al risarcimento. La Corte di rinvio rigettava la domanda, escludendo che dal contratto emergesse alcun titolo costitutivo di servitù e che potesse configurarsi un affidamento dell’acquirente. Propongono ricorso per cassazione gli eredi, deducendo la violazione dei canoni ermeneutici, la mancata uniformazione al principio di diritto, la configurabilità di una servitù su un mero sentiero e vizi di valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina per primo il motivo attinente alla supposta mancata uniformazione della sentenza di rinvio al principio di diritto. La censura non è fondata: la Corte territoriale non si è discostata dal dictum di legittimità, ma, proprio partendo da esso, ha dovuto compiere gli accertamenti di fatto necessari a verificare la sussistenza di un’ipotesi di applicabilità dell’art. 1489 c.c., interpretando i documenti secondo i canoni codicistici e in concorso con le altre risultanze probatorie.

La Corte ribadisce che l’inesistenza della servitù attiva dichiarata nell’atto di vendita non emergeva come circostanza già accertata all’esito del giudizio di legittimità, né costituiva il presupposto di fatto dell’accoglimento del ricorso. Il principio di diritto allora enunciato implicava la necessità di ulteriori accertamenti di fatto per valutare l’applicabilità della norma. Sul punto il collegio richiama l’orientamento secondo cui, quando la cassazione avvenga per vizi di violazione di legge e di motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare i fatti non presupposti dal principio di diritto e accertarne di nuovi, salve le preclusioni processuali (Cass. n. 16660/2017, Cass. n. 22989/2018, Cass. n. 10549/2020).

Il motivo relativo all’interpretazione del contratto è inammissibile o comunque infondato, investendo il merito della valutazione operata dal giudice di rinvio. Questi ha legittimamente escluso che il riferimento a un sentiero attraversante la proprietà di terzi, non tracciato fino all’immobile e non agevolmente praticabile, bastasse a riscontrare l’esistenza di un vero passaggio, e che la clausola di stile “con tutte le servitù e diritti inerenti” valesse ad attestare un diritto di servitù in senso proprio, in difetto di precisa descrizione e di un pregresso titolo costitutivo (Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 22363/2017).

Il motivo sulla valutazione delle prove è inammissibile: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione (Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 6774/2022). Il motivo sulla configurabilità della servitù su un mero sentiero introduce infine una questione nuova, estranea al thema decidendum delimitato dal rinvio, incentrato esclusivamente sull’omessa dichiarazione dell’esistenza di una servitù già costituita per titolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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