Disparità di trattamento tra ambiti estrattivi e limiti alla discrezionalità pianificatoria (TAR Lombardia n. 87 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per palese illogicità e irrazionalità. Tuttavia, quando venga contestata in fatto la sussistenza dei presupposti che giustificano la diversa zonizzazione, l’amministrazione è tenuta a dimostrare in giudizio la razionalità della scelta e l’effettiva diversità delle situazioni disciplinate. È irragionevole e discriminatoria la disciplina che impone il recupero agricolo integrale a un ambito estrattivo omogeneo, riservando la destinazione produttiva a un altro ambito privo di diversità di fatto dimostrate. La transizione successiva al Piano Cave deve distribuire gli oneri tra i privati secondo proporzionalità e parità di trattamento, tenendo conto degli investimenti operati e delle aspettative economiche maturate.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di terreni inclusi nel Piano Cave della provincia di Bergamo, in cui svolge attività estrattiva di sabbia e ghiaia in forza di autorizzazione provinciale. La Variante n. 4 al PGT comunale, approvata con la deliberazione consiliare impugnata, ha disciplinato gli ex ambiti estrattivi: l’art. 54 delle NTA destina la zona nord, in cui si trova la proprietà della ricorrente, al recupero finale agricolo; l’art. 54-bis delle NTA riserva invece alla zona centrale e meridionale una destinazione produttiva, con possibilità di insediare nuove attività e nuovi edifici.
La ricorrente impugna la deliberazione e il decreto di non assoggettabilità a VAS, lamentando una ingiustificata disparità di trattamento tra aree con le stesse caratteristiche e una violazione dell’iter procedimentale della variante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa sui limiti del sindacato: le determinazioni di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità e il controllo giurisdizionale è di carattere estrinseco, limitato agli elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando estranea la condivisibilità delle scelte. Al tempo stesso, ove sia contestata in fatto la sussistenza dei presupposti della zonizzazione, l’amministrazione deve dimostrare la razionalità della scelta operata.
All’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 695 del 2025, il Comune ha depositato una relazione sullo stato dei luoghi. Da essa emerge che la superficie verde e boschiva dell’ambito meridionale è il risultato del recupero ambientale eseguito nel tempo, senza che ciò abbia impedito il mantenimento degli impianti produttivi storici.
Il Collegio osserva che la presenza di naturalità nell’area meridionale è persino superiore a quella settentrionale. Tale circostanza dimostra che il verde e il bosco sono compatibili con il mantenimento degli impianti produttivi: non si comprende perché analogo risultato non possa conseguirsi nell’ambito nord.
Neppure le altre giustificazioni addotte dal Comune reggono. La storia dell’attività estrattiva è analoga nei due ambiti, essendo iniziata negli anni Cinquanta anche nella zona nord. Le criticità viabilistiche sono documentate da semplici fotografie, prive di analisi sitospecifica, e riguardano l’accesso di un solo operatore, mentre l’ambito meridionale è stato comunque ritenuto idoneo alla destinazione produttiva.
Il Collegio richiama la sentenza del TAR Brescia n. 653 del 2018: dopo l’esaurimento dell’attività estrattiva gli strumenti urbanistici si riappropriano della funzione pianificatoria, ma non su una tabula rasa, dovendo farsi carico degli effetti prodotti sul territorio, degli investimenti operati e delle connesse aspettative economiche.
La diversa disciplina dei due ambiti non è dunque giustificata né dalla conformazione dei luoghi, né dalla storia dell’escavazione, né da esigenze di rinaturalizzazione, né dalla viabilità. Rispetto a cavatori che hanno operato in modo analogo, tutti i vincoli gravano su un versante e tutte le opportunità di sviluppo economico sull’altro. Il ricorso è quindi accolto nei termini di motivazione, con annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente alla disciplina di interesse della ricorrente e effetto conformativo che vincola il Comune a intervenire senza ritardo. Il quinto motivo, sull’iter della variante, è invece infondato. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.