Rifiuto dell’alcoltest e diniego di porto di fucile sportivo (TAR Marche n. 68 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto di fucile ad uso sportivo, il diniego opposto dall’autorità di pubblica sicurezza è legittimo quando, pur in presenza di un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, la condotta sia connotata da specifiche peculiarità. Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, sebbene costituisca esercizio di un diritto, denota riluttanza alla collaborazione con l’autorità in un ambito rilevante per la sicurezza pubblica e integra un comportamento significativo ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità dell’istante. Il giudizio che sorregge il diniego non è di pericolosità sociale, ma di previsione del buon uso delle armi, coerente con la natura preventiva della misura.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Vice Prefetto ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il diniego di porto di fucile ad uso sportivo, emesso dalla Questura e notificato nell’aprile 2015. Il provvedimento questorile si fondava su due autonome motivazioni: una condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per aver rifiutato il test dell’etilometro in occasione di un incidente stradale avvenuto nel 2010, e la comparsa del ricorrente in un elenco di assuntori di sostanze stupefacenti, stilato nell’ambito di un procedimento penale a carico di terzi.
Davanti al TAR il ricorrente ha dedotto la lesione del diritto di difesa, per non aver ottenuto l’accesso agli atti nel procedimento amministrativo, e il difetto dei presupposti previsti dagli artt. 11 e 43 del t.u.l.p.s. per negare la licenza. L’Amministrazione si è costituita resistendo con documenti e relazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato il gravame muovendo dalla natura di atto plurimotivato del diniego. Di fronte a una decisione sorretta da più ragioni autonome, è sufficiente riscontrare la legittimità di una sola di esse per respingere l’intero ricorso, poiché il provvedimento non potrebbe comunque essere annullato. Il Tribunale ha quindi tralasciato la questione relativa agli stupefacenti e concentrato l’esame sulla motivazione fondata sulla condanna ex art. 186, comma 7, cod. strada.
Il TAR ha richiamato il proprio recente orientamento (sent. n. 945/2025), secondo cui il singolo e isolato episodio di guida in stato di ebbrezza è insufficiente, da solo, a giustificare il diniego di porto d’armi, specie se il superamento del limite di legge non è di rilevante entità.
Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha ravvisato elementi specifici che connotano diversamente il fatto: la causazione di un incidente stradale con lesioni e la mancata collaborazione all’esecuzione del test alcolemico, che ha reso impossibile accertare il tasso. Tali peculiarità giustificano lo scostamento dall’orientamento richiamato e rendono non irragionevoli le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione sulla fiducia nel buon uso delle armi.
Il Tribunale ha precisato che non si tratta di un giudizio di pericolosità sociale, ma di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli derivanti dall’uso delle armi. L’affidabilità dell’istante si desume da comportamenti significativi, non necessariamente di natura penale, ma anche relativi alle comuni regole di buona convivenza civile, tra cui quelle sulla circolazione stradale. Il rifiuto dell’alcoltest, pur legittimo esercizio di un diritto, denota riluttanza alla collaborazione in un campo rilevante per la sicurezza pubblica.
La valutazione amministrativa è apparsa quindi né illogica né arbitraria, fondandosi su una condotta materiale accertata anche in sede penale e non particolarmente risalente nel tempo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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