Opposizione di terzo esecutiva e impossibilità di sospensione feriale: il ricorso oltre il termine è inammissibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 8637 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi di opposizione esecutiva, compresa l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ., non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in tali giudizi deve essere notificato nel termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 cod. proc. civ. La notificazione del ricorso oltre tale termine, ancorché compiuta dopo la scadenza del periodo feriale, ne determina l’inammissibilità, senza che rilevi la circostanza che il termine sarebbe spirato durante il periodo di sospensione, proprio perché tale sospensione non opera per il giudizio di opposizione esecutiva.
Il Fatto
Gli originari attori avevano proposto opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ., deducendo di avere acquistato per usucapione l’immobile pignorato in danno della società esecutata. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando gli attori proprietari del bene per intervenuta usucapione. La Corte d’appello, investita del gravame dai creditori procedenti, aveva confermato la sentenza di primo grado, sul rilievo della prova dell’interversione del possesso.
Avverso la sentenza d’appello, pubblicata il 22.6.2023, i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; gli intimati vittoriosi resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare i motivi proposti. L’esame ha preso le mosse dal rilievo che i giudizi di opposizione esecutiva – ivi compresa l’opposizione di terzo all’esecuzione – non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini, secondo il consolidato orientamento richiamato, espresso da Cass. n. 11111/2020.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata pubblicata il 22.6.2023, mentre il ricorso risultava notificato solo il 15.1.2024. Poiché il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ. era ampiamente decorso, la notificazione del ricorso si era perfezionata oltre il termine perentorio di legge. La Corte ha escluso che potesse trovare applicazione la sospensione feriale dei termini, proprio in ragione della natura del giudizio di provenienza, avente carattere di opposizione esecutiva.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in complessivi € 5.900,00 per compensi oltre € 200,00 per esborsi, accessori e spese generali. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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