Accertamento della demanialità: legittimazione riservata all’Erario (Cass. civ. Sez. 2 n. 12551 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento della demanialità di un bene è riservata all’ente pubblico titolare della proprietà demaniale, ai sensi dell’art. 823 c.c. e dell’art. 81 c.p.c., e non può essere proposta dal privato, neppure nella forma dell’azione uti civis in sostituzione dell’amministrazione. Il presupposto della legittimazione attiva è la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse qualificato e differenziato che incida direttamente sul bene, quale la proprietà o la titolarità di una concessione avente ad oggetto l’area contestata. La sola qualità di concessionario di aree limitrofe non è sufficiente, così come non lo è un interesse di fatto alla conservazione di un determinato assetto territoriale. La domanda proposta in carenza di tali presupposti è inammissibile.
Il Fatto
Il contribuente e la società, titolari rispettivamente di uno stabilimento balneare e di un chiosco, convenivano in giudizio l’ente proprietario di un’area, il Comune e le amministrazioni statali, chiedendo l’accertamento della natura demaniale di terreni catastalmente intestati a una società terza. Essi deducevano l’illegittimità del procedimento di delimitazione del demanio conclusosi nel 2010 e del Piano degli Arenili che ne aveva previsto l’arretramento.
Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità delle domande per difetto di legittimazione attiva, rilevando l’incompatibilità della prospettata legittimazione uti civis con la posizione di portatori di un interesse particolare all’uso speciale del bene, e l’inidoneità della qualità di concessionari a fondare la legittimazione. La Corte d’Appello confermava la decisione, rigettando il gravame e condannando gli appellanti ex art. 96 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso, ha ripercorso il discrimine tra l’ipotesi della violazione di legge, che implica un problema interpretativo della norma, e quella dell’erronea applicazione della legge, che inerisce alla valutazione del giudice di merito e che, in quanto tale, non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione.
In ordine alla dedotta motivazione apparente, la Corte ha chiarito che il vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione o si risolva in un modello argomentativo aprioristico che prescinde dal sindacato sul fatto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato conto del proprio convincimento richiamando l’art. 81 c.p.c., che vieta la sostituzione processuale, e individuando nell’art. 823 c.c. la fonte dell’attribuzione esclusiva all’autorità amministrativa della tutela dei beni demaniali.
Il Collegio ha poi escluso la ricorrenza dei presupposti per una legittimazione straordinaria, non versando la pubblica amministrazione in una situazione di inerzia. Ha inoltre precisato che il procedimento di delimitazione di cui all’art. 32 cod. nav. si configura come proiezione dell’actio finium regundorum e che il privato può contestare l’accertata demanialità solo se titolare di un diritto reale o di una concessione sul fondo interessato, non già quando l’area sia stata esclusa dal demanio all’esito del procedimento amministrativo.
Quanto alla qualità di concessionari, la Corte ha confermato che essa può fondare la legittimazione processuale solo se il provvedimento o la situazione contestata incida direttamente sul rapporto concessorio, non essendo sufficiente un interesse di fatto alla conservazione dell’assetto territoriale. La circostanza che i titoli concessori fossero scaduti ed esclusi da ogni proroga automatica è stata valutata come ulteriore conferma dell’assenza di una posizione giuridica attuale e meritevole di tutela.
Infine, il secondo motivo di ricorso, concernente l’erronea applicazione dell’art. 96 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di contestazione di merito della valutazione di pretestuosità della condotta processuale, sorretta da motivazione adeguata e non censurabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza