Inammissibili i ricorsi su lieve entità, recidiva e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 23569 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, che investe i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la qualità e la quantità della sostanza stupefacente. Il giudice deve quindi escludere l’attenuante quando anche uno solo di tali elementi riveli una lesione non lieve del bene giuridico protetto. Il percorso valutativo così ricostruito deve trovare puntuale riflesso nella motivazione, con dimostrazione dell’avvenuto vaglio di tutti gli aspetti normativamente rilevanti. In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze sul diniego della lieve entità, sulla recidiva qualificata e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ove la motivazione del giudice di merito sia lineare, congrua e priva di contraddizioni evidenti, perché tali valutazioni attengono al merito e sono insindacabili.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’11.04.2025, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell’8 giugno 2021, con cui tre imputati sono stati condannati alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ciascuno per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Uno di essi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché in relazione alla mancata esclusione della recidiva qualificata e all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza. Gli altri due hanno lamentato, con un unico motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi perché proposti con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio ricostruisce i criteri che governano il riconoscimento della lieve entità, richiamando Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti e Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb: il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato, dovendo escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a ritenere non lieve la lesione del bene giuridico.

Il percorso valutativo deve quindi riflettersi nella motivazione, con dimostrazione dell’avvenuto esame di tutti gli aspetti rilevanti e spiegazione delle ragioni della ritenuta prevalenza riservata ad alcuni di essi. Nel caso di specie la Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata in ordine al diniego della lieve entità, ponendo in rilievo aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio veniva svolta.

Quanto alla recidiva qualificata, la censura è priva di adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata. La Corte ricorda che il fondamento degli aumenti di pena non può desumersi dal mero dato descrittivo dei precedenti, occorrendo l’esame, alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen., del rapporto tra il fatto e le precedenti condanne e della perdurante inclinazione al delitto (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè).

Parimenti inammissibili sono le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha rappresentato e giustificato le ragioni del diniego con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi). Ne consegue la conferma dell’inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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