Ricorso in cassazione inammissibile se reitera i motivi dell’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 23571 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato, da realizzarsi con motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione, con violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La motivazione con cui il giudice di merito nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Siracusa, con pronuncia del 7 giugno 2023, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 29 aprile 2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e all’omessa concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, perché proposti con motivi non deducibili in sede di legittimità. Le censure di entrambi gli imputati, osserva la Corte, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze d’appello, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto impugnatorio proposto avverso la sentenza di primo grado.

Richiamando Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, la Corte ribadisce che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.

Ne deriva che il motivo il quale non si confronti con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo è destinato all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto: la critica argomentata al provvedimento. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009.

Quanto alla doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte rileva che la motivazione resa dalla Corte d’appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni del diniego, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008).

All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 62 c.p.

Tutte le 875 sentenze sull'art. 62 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *