Prescrizione e riforma Orlando per reati commessi tra 2017 e 2019 (Cass. pen. Sez. VII n. 21309 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134. Il criterio della legge più favorevole di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 159, secondo comma, cod. pen. e l’art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 134 del 2021. In tema di travisamento della prova, la cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale distorsione, restando fermo il divieto di rilettura nel merito dell’elemento di prova.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di amministratore di una società dichiarata fallita, è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 224 n. 1, 217 n. 4 e 223, secondo comma, legge fallimentare. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 15 ottobre 2025, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, escludendo la recidiva contestata ed eliminando le statuizioni civili.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata declaratoria di prescrizione di uno dei reati, un vizio di motivazione relativo alla formula assolutoria adottata per un altro capo, la contestazione dell’affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta e l’asserita illegittimità della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio delle imprese commerciali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 6), è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di appello aveva correttamente ritenuto di non poter dichiarare estinto il reato, dovendosi applicare i periodi di sospensione previsti dalla riforma Orlando, trattandosi di fattispecie posta in essere durante il periodo di vigenza della legge.

Sul punto la Corte richiama le proprie Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta dalla legge n. 134 del 2021. Nel solco di tale indirizzo si è affermato che, in tema di prescrizione, il criterio della legge più favorevole assume come termini di raffronto la sospensione di cui all’art. 159, secondo comma, cod. pen. e l’art. 161-bis cod. pen. (Sez. IV n. 28474 del 10/07/2024).

Il secondo motivo, relativo alla formula assolutoria, è stato dichiarato inammissibile perché volto a richiedere un’impropria rivalutazione dei fatti. La Corte riconosce l’interesse dell’imputato a impugnare l’assoluzione pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato” per ottenere formule più ampie, considerati i diversi effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono ai diversi dispositivi (Sez. V n. 29377 del 29/05/2019). Nel caso concreto, tuttavia, il profilo di falsità del bilancio, contestato ai sensi dell’art. 223, secondo comma, legge fallimentare, attiene alla violazione del principio di competenza, poiché operazioni riferibili al 2015 sono state imputate al 2014 per anticipare fittiziamente i ricavi.

Il terzo e il quarto motivo, concernenti i delitti di bancarotta semplice e fraudolenta, sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché versati in fatto. Il ricorrente, sotto l’egida del travisamento della prova, ha prodotto una complessiva rivalutazione degli esiti istruttori. La Corte ribadisce che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio, rilevante e decisivo, senza che sia consentita una rilettura nel merito dell’elemento di prova (Sez. V n. 26455 del 09/06/2022). Generiche sono state ritenute anche le censure sulla determinazione del trattamento punitivo e sulla conferma delle pene accessorie. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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