Inammissibili in cassazione travisamento della prova e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20338 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile in cassazione come violazione dell’art. 115 c.p.c., ma trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, oppure, ove rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. Il vizio motivazionale è deducibile, dopo la riforma, solo come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: rileva la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile. L’omesso esame di un fatto storico decisivo costituisce vizio specifico solo se il fatto risulti dal testo della sentenza o dagli atti, sia stato oggetto di discussione e la parte ne indichi il dato, il come, il quando e la decisività. La censura che si traduce in un diverso convincimento sul materiale probatorio è inammissibile. Infine, la resistenza di una ratio decidendi autonoma e non confutata rende l’impugnazione inidonea al suo scopo.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato che il lavoratore aveva svolto le mansioni proprie della posizione organizzativa ed economica B (profilo Assistente di Nucleo) dal 14.06.2013 fino al collocamento in quiescenza, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori e spese del doppio grado. La Corte territoriale ha fondato l’accertamento sulla documentazione acquisita e sull’istruttoria orale, rilevando che, in assenza di un assistente di nucleo, il lavoratore aveva svolto in via prevalente le mansioni superiori; ha inoltre richiamato l’art. 1, co. 5, dell’allegato 5 del Protocollo d’Intesa 2007 – C.C.N.L. 2006/2009, che non farebbe riferimento al criterio della prevalenza. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nel suo complesso. Il primo motivo denuncia un travisamento della prova con violazione dell’art. 115 c.p.c.: la censura è impropria, perché si pone al di fuori dei limiti tracciati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, o, ove rifletta la lettura prospettata da una parte, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. Ammettere la ricorribilità renderebbe pervio l’art. 115 c.p.c. e scivolerebbe verso un terzo grado di merito.

Il secondo motivo lamenta un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non più deducibile nei termini proposti e senza il rispetto dei canoni di SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. La Corte ribadisce che l’anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. Il nuovo testo introduce un vizio specifico per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la parte deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la decisività; il motivo, traducendosi in un diverso convincimento sul materiale probatorio, è disatteso.

Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non individua un errore di diritto ma contesta l’accertamento di fatto sullo svolgimento prevalente delle mansioni superiori. In ogni caso la ricorrente non confuta l’altra ratio decidendi, fondata sull’art. 1, co. 5, dell’allegato 5 del Protocollo d’Intesa 2007, che non richiama il criterio della prevalenza. Secondo consolidata giurisprudenza, quando la sentenza si regge su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerne il dictum, la resistenza di una sola di esse agli appunti comporta che la decisione resti ferma e l’impugnazione sia inidonea al suo scopo.

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario; la Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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