Sostanze stupefacenti: la valutazione complessiva per escludere il fatto lieve (Cass. pen. Sez. 7 n. 5658 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze). La motivazione che, su tali basi, esclude la riqualificazione del fatto è congrua e non manifestamente illogica. Il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche se correi, non costituisce di per sé indice di vizio di motivazione, salvo che il giudizio di merito sul trattamento differenziato sia sorretto da asserzioni irragionevoli o paradossali.

Il Fatto

Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Castrovillari, ha assolto l’imputato dal reato contestato al capo 32) e, confermata l’affermazione di responsabilità per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente (100 grammi di marijuana), ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 5.033,00 di multa. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, cod. proc. pen. e all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale, all’esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato il dato ponderale della sostanza stupefacente, da cui erano ricavabili 530 dosi medie singole, e le complessive circostanze e modalità dell’azione, dalle quali si evinceva la diffusività della sostanza e la non occasionalità della condotta. Tali elementi sono stati ritenuti ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui al comma 5 dell’art. 73, in quanto dimostrativi della sistematicità dell’attività illecita, destinata a soddisfare un numero indeterminato di consumatori.

La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e non manifestamente illogica, nonché in linea con il principio di diritto per cui il giudice, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, deve considerare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati. A sostegno di tale principio sono state richiamate le Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018 (Rv. 274076; Rv. 247911 per la precedente n. 35737 del 2010) e la successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 6732 del 2012, Rv. 251942; Sez. 3, n. 23945 del 2015, Rv. 263651; Sez. 3, n. 32695 del 2015, Rv. 264490 e Rv. 264491).

Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che il diverso trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato, giudicato in separato procedimento, era giustificato dalle risultanze processuali, le quali comprovavano che il ricorrente, essendo inserito in un’ampia rete di spaccio operante sul territorio, potesse disporre di stabili canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente. Anche tale motivazione è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica, in conformità al principio per cui il diverso trattamento tra coimputati non costituisce indice di vizio di motivazione, salvo che sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 2015, Rv. 264020-01). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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