Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. inammissibile per revoca sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 5 n. 241 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Sono invece estranei all’area dell’errore di fatto e quindi inoppugnabili gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione delle norme di legge. Il ricorso straordinario può essere proposto dal condannato per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ma solo quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio. I provvedimenti sulla revoca della sospensione condizionale della pena, attenendo esclusivamente all’evoluzione della fase esecutiva, non sono idonei a stabilizzare il giudicato e non rientrano nelle ipotesi individuate dalle Sezioni unite nella sentenza “Nunziata”.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con due distinte sentenze della Corte di appello di Roma, era stato sottoposto a un’ulteriore condanna, divenuta irrevocabile nel 2023, per un fatto commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle prime due sentenze. Il Procuratore generale aveva quindi richiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con i precedenti provvedimenti. Il giudice dell’esecuzione aveva disposto la revoca, respingendo le eccezioni di estinzione della pena per decorso del tempo.
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di revoca, richiamando l’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e l’art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna quale presupposto della revoca del beneficio. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto nell’individuazione della sentenza-presupposto della revoca e la conseguente omessa declaratoria di prescrizione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l’ambito di operatività dell’errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando la nozione elaborata dalle Sezioni unite nella sentenza n. 37505 del 2011, Corsini: una mera svista o un equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità. Ne restano esclusi gli errori di valutazione e di giudizio, nonché quelli di applicazione delle norme di legge.
La Corte ha ricordato, richiamando le Sezioni unite nella sentenza n. 13199 del 2016, Nunziata, che il ricorso straordinario è proponibile dal condannato per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ma solo quando la decisione stabilizzi il giudicato, determinando l’irrimediabilità del pregiudizio. Ha quindi escluso che i provvedimenti sulla revoca della sospensione condizionale siano idonei a tale effetto: essi attengono a un profilo che riguarda esclusivamente l’evoluzione della fase esecutiva e non incidono sull’affermazione di responsabilità né sulla qualità e quantità della pena inflitta.
La Corte ha aggiunto che l’eventuale errata individuazione della fattispecie di revoca applicabile integrerebbe comunque un errore di diritto, non emendabile in sede di ricorso straordinario, e non un errore percettivo. Ha altresì rilevato l’infondatezza della prospettazione difensiva, osservando che, al momento della pronuncia della seconda sentenza di condanna, la prima non era ancora divenuta irrevocabile e pertanto non poteva ritenersi operativo il divieto di concedere nuovamente la sospensione condizionale, secondo i principi della sentenza “Longo” delle Sezioni unite.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa.
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Nota della Redazione
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