Controllo giudiziario volontario e relazioni economiche ostative al provvedimento (Cass. pen. Sez. I n. 205 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo giudiziario volontario, ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, postula l’accertamento del carattere occasionale dell’infiltrazione mafiosa, valutato non come dato statico, ma in funzione di un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata e la concreta possibilità di riallineamento dell’impresa al circuito economico sano. Le relazioni parentali tra i soci o i gestori dell’impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, ancorché non conviventi, portatori di pericolosità, possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa. La verifica di tali elementi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sostenuta da motivazione congrua e non contraddittoria. Il richiedente non è onerato dell’allegazione di un piano di bonifica, ma deve offrire elementi utili a prospettare la praticabilità di un percorso di risanamento.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di compravendita di beni immobili, era stata colpita da interdittiva antimafia prefettizia e aveva impugnato il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo. L’informazione prefettizia segnalava che il capitale sociale era interamente detenuto da due soci legati, per rapporti parentali, a soggetti contigui a clan di ‘ndrangheta, oltre alla circostanza che la società aveva intrattenuto rapporti economici con altre imprese colpite da interdittiva. Avendo ricevuto diniego dal Tribunale, la società proponeva impugnazione ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, rigettata dalla Corte di appello che escludeva la natura occasionale del pericolo di infiltrazione e la sussistenza di serie prospettive di bonifica. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure, incentrate sulla presunta mancata valutazione della reversibilità della contaminazione e sull’apparenza della motivazione per l’uso di mere congetture basate su legami parentali e rapporti economici marginali. Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, ma è funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione mediante gli strumenti di controllo previsti dall’art. 34-bis.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come il decreto impugnato avesse descritto una solida connessione parentale tra i soggetti legati alla criminalità e le cointeressenze societarie tra diverse persone fisiche e giuridiche colpite da interdittiva o escluse dalle white list. La stabilità e la circolarità di tali connessioni personali e relazioni di affari sono state valorizzate con un percorso argomentativo immune da fratture, dimostrando l’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa.
Sul punto, la Corte ha precisato che la mancata allegazione di un programma di bonifica non rende inammissibile l’istanza, ma la parte richiedente deve comunque fornire elementi che offrano una prospettiva di emendabilità e di cesura tra l’azienda e il contesto infiltrante. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a negare l’esistenza delle infiltrazioni senza prospettare una ricostruzione alternativa idonea a fondare un’ipotesi di risanamento.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.