Giurisdizione ordinaria sulla revoca del contributo per inadempimento del beneficiario (Cass. civ. Sez. Un. n. 18802 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie concernenti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è attuato sulla base del criterio della natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, configurandosi un diritto soggettivo perfetto del privato. La giurisdizione del giudice amministrativo ricorre, invece, quando la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Il Fatto
La Regione Calabria aveva concesso un finanziamento per interventi portuali destinati alla nautica da diporto, includendo tra i beneficiari il Comune di Corigliano Calabro. Il Comune, dopo aver ottenuto il finanziamento e acconsentito all’erogazione diretta delle somme alla Lega Navale Italiana, delegazione di Corigliano Calabro, si era escluso dalle fasi successive del procedimento. La Regione aveva proseguito l’iter amministrativo direttamente con la Lega Navale, alla quale erano stati liquidati i SAL, salvo poi disporre, con decreto n. 14307/2012, la revoca del finanziamento e il recupero delle somme già erogate, pari ad oltre sette milioni di euro.
La Lega Navale, deducendo l’illegittimità del decreto e la violazione delle regole di correttezza e buona fede, aveva adito il Tribunale di Catanzaro per sentir accertare l’illegittimità e l’inefficacia della revoca, con conseguente diritto al saldo del finanziamento, e per sentir escludere l’obbligo di restituzione delle somme. Il Tribunale, con sentenza del 2020, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ravvisando un vizio genetico del procedimento. Il TAR Calabria, dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto, aveva sollevato d’ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Sez. Un. n. 15867 del 2011, Sez. Un. n. 21062 del 2011, Sez. Un. n. 1776 del 2013) secondo cui il riparto di giurisdizione in materia di revoca di contributi pubblici è governato dalla natura della situazione soggettiva azionata. La Corte enuncia i criteri discretivi: la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione è demandata solo la verifica dei presupposti; sussiste altresì quando la controversia attiene alla fase erogativa o di ripetizione del contributo per un addotto inadempimento del beneficiario. L’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa, ricorre invece quando la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo o quando la revoca dipenda da vizi di legittimità o da contrasto iniziale con l’interesse pubblico.
Applicando tali principi, la Corte condivide le considerazioni del TAR Calabria, che aveva rilevato come talune ragioni della revoca fossero neutre rispetto alla motivazione del provvedimento: il decreto era diretto solo nei confronti del Comune, unico soggetto destinatario del finanziamento, mentre la Lega Navale era soggetto terzo. Il provvedimento riguardava la Lega Navale esclusivamente nella parte in cui disponeva il recupero delle somme alla stessa erogate, che, venendo meno il finanziamento, risultavano indebite.
Quanto alle ulteriori giustificazioni della revoca, relative alla non conformità delle procedure di affidamento e alle irregolarità nei titoli giustificativi di spesa, le Sezioni Unite rilevano che esse attengono alla fase esecutiva del rapporto: la Regione contesta l’inadempimento nell’utilizzazione delle somme erogate, per illegittimità riscontrate negli affidamenti e per irregolarità nella rendicontazione. Trattandosi di profili che assumono rilevanza centrale nella motivazione del provvedimento e che concernono la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, gli interessi coinvolti depongono per l’insussistenza di meri interessi legittimi, configurandosi situazioni giuridiche soggettive a piena tutela.
La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del Tribunale di Catanzaro e rimette le parti dinanzi a esso, con termine di legge per la riassunzione.
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Nota della Redazione
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